La nuova linea guida Europea sulle responsabilità dei Titolari CEP

Ultimo aggiornamento: 1 anno fa

EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & healthcare, l’organo del Consiglio Europeo deputato alla qualità dei prodotti farmaceutici), ha recentemente pubblicato una nuova linea guida che descrive in dettaglio le responsabilità verso i clienti dei Titolari CEP.

I fornitori di API sono infatti tenuti ad avere un certificato specifico (CEP – Certificate of suitability to the monographs of the European Pharmacopeia). Sono inoltre tenuti a comunicare le informazioni contenute nel dossier CEP (informazioni relative alle sostanze da loro prodotte) ai loro clienti.
La linea guida specifica che per «clienti» sono da intendere sia i Titolari AIC, sia i Richiedenti AIC.

Inadeguatezze dei Titolari CEP: le motivazioni per la linea guida

L’Introduzione alla nuova linea guida annota che:

«Negli ultimi anni e in particolare durante il problema relativo alla contaminazione da nitrosammine delle sostanze farmaceutiche (e dei prodotti farmaceutici), EDQM e i suoi partner internazionali hanno osservato che i Titolari dei Certificati di Idoneità (CEP) spesso possono mancare della conoscenza e della consapevolezza riguardo la portata delle proprie responsabilità verso i propri clienti. [..] Allo scopo di superare gli ostacoli menzionati, EDQM ha deciso di fare chiarezza sulla portata delle responsabilità principali dei Titolari CEP.»

EDQM: CEP holders responsibilities towards their customers, 1. Introduction

Il framework normativo

EDQM indica tre framework di riferimento per le responsabilità principali menzionate.

In primo luogo, cita i requisiti contenuti nella linea guida ICH Q7 e nella Parte II (sezione 17) delle EU GMP:

«17.60 Gli agenti, intermediari, distributori, riconfezionatori o rietichettatori devono trasferire tutte le informazioni regolatorie o di qualità da un produttore di API o di intermedi al cliente, e dal cliente al produttore di API o intermedi.»

«17.61 [..] deve fornire il nominativo del produttore originale di API o dell’intermedio e il numero del lotto fornito.»

«17.62 L’agente deve inoltre fornire l’identità del produttore originale di API o dell’intermedio su richiesta dell’Autorità. Il produttore originale può rispondere all’Autorità Regolatoria direttamente o tramite agenti autorizzati, a seconda della relazione legale tra l’agente autorizzato e il produttore originale dell’API o dell’intermedio.»

EU GMP, Parte II Sezione 17.6

Menziona inoltre la Direttiva EU 2001/83/EC – M2; assieme alla linea guida dell’Autorità Australiana TGA’s Guidance 11: Drug Master Files and Certificates of Suitability of a Monograph of the European Pharmacopoeia for drug substances section 11.7.

«I dati che evidenziano la struttura e le altre caratteristiche della(e) sostanza(e) attiva(e) devono essere forniti. Una conferma della struttura della(e) sostanza(e) attiva(e) basata su qualsiasi metodo fisico-chimico, immunochimico e/o biologico, così come le informazioni sulle impurezze, devono essere forniti.»

Direttiva EU 2001/83/EC M2, Annex 1, Parte I, §3.2.1.3 Characterization of the active substance(s)

«Gli sponsor:

– hanno l’obbligo sotto le condizioni standard di registrazione, imposto secondo la s. 28(3) dell’Atto [Therapeutic Goods Act 1989 n.d.r], di assicurare che nessun change sia fatto al prodotto, incluso la sostanza farmaceutica, senza la conoscenza dello sponsor e l’approvazione di TGA (se richiesta).

– necessitano di un accordo formale con il produttore della sostanza farmaceutica per assicurare ch’essi ricevano notifica prima che vengano effettuati change alla sostanza.

– hanno il requisito di ricercare l’approvazione per ogni change che sia fatto alla sostanza farmaceutica dopo che il CEP è stato emesso.»

TGA Guidance 11.7 Sponsor’s obligations regarding certificates of suitability

Le responsabilità principali dei Titolari CEP

EDQM elenca 6 responsabilità principali per i titolari CEP:

  1. Fornire al Titolare AIC cliente la versione più recente del CEP con tempistiche adeguate;
  2. Comunicare al cliente tutte le informazioni cardine non incluse nel CEP. Queste informazioni comprendono «ogni informazione necessaria [..] per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia del farmaco.»
  3. Dare informazioni opportune al Titolare AIC cliente riguardo ad ogni change introdotto dal fabbricante di API. Ciò permette un efficace lavoro di revisione dei change da parte del cliente e si applica a qualsiasi change, «a prescindere dal fatto che comporti una revisione del CEP e un aggiornamento delle informazioni dell’AIC.»
    Il quality agreement deve specificare se un change richieda pre-approvazione da parte del Titolare AIC cliente, a seconda della sua criticità.
  4. Trasparenza in caso di mancata compliance con i requisiti per la procedura di Certificazione, diproblemi di qualità o di altre non conformità GMP.
    Il Titolare CEP deve avvisare immediatamente il Titolare AIC cliente nel caso che il proprio CEP sia sospeso, ritirato o scaduto indicando le motivazioni per il cambio di status.
  5. Mantenimento della Data Integrity per tutti i dati relativi allo sviluppo dei processi e alle attività GMP.
  6. Implementazione di strumenti di controllo in caso di attività condotte in outsourcing che possano avere impatto sulla conformità con il dossier CEP (ad es. la produzione di intermedi o l’esecuzione dei test sugli API).
    La linea guida indica il technical agreement come «strumento tipico» usato le responsabilità di ciascuna parte in caso di esternalizzazione.

Conclusione

La linea guida punta ad assicurare che i Titolari CEP diano ai Titolari AIC clienti informazioni sufficienti perché possano portare a termine le proprie responsabilità legali.

EDQM precisa che, nell’ambito delle ispezioni GMP, si verificherà che vengano osservate le responsabilità dei Titolari CEP e che, anzi, «questo aspetto verrà rafforzato.»


Fonti: