Si possono rifiutare le ispezioni FDA?

Cosa accade se un produttore si rifiuta di consentire un’ispezione GMP?

L’FDA ha inviato una lettera di avvertimento a un produttore messicano di glicerina, fornitore di diverse industrie farmaceutiche negli Stati Uniti, sottolineando che l’uso di glicerina contaminata con dietilenglicole (DEG) aveva già provocato in passato diversi casi di avvelenamento letale.

Il produttore messicano, rifiutando l’ispezione preannunciata dalla FDA, è stato automaticamente accusato di produrre materiali contraffatti, poichè realizzati, processati, confezionati e conservati in uno stabilimento che ritarda, nega o limita un’ispezione. L’azienda è stata quindi posta in stato di allerta per le importazioni.

Under section 501(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), 21 U.S.C. 351(j), your drugs are adulterated in that they have been manufactured, processed, packed, or held in an establishment that delays, denies, or limits an inspection, or refuses to permit entry or inspection.

Si veda il documento guida della FDA “Circumstances that Constitute Delaying, Denying, Limiting, or Refusing a Drug Inspection“.

L’FDA ha avvertito che non avrebbe approvato alcuna nuova richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci in cui il produttore fosse indicato come fornitore di materie prime, almeno fino a quando non le sarebbe stato consentito di ispezionare l’impianto. In questo caso, non ne ha risentito solo il produttore, ma anche tutti i suoi clienti che si rifornivano di glicerina e che dovevano richiedere una nuova autorizzazione all’immissione in commercio.

Le ispezioni sono un requisito normativo delle GMP, e per tale motivo non possono essere rifiutate.


Fonte

FDA Warning Letter to Glicerinas Industriales

FDA aggiorna la guida Q&A su ispezioni e domande di certificazione/autorizzazione

Dopo la pubblicazione della guida sulle ispezioni interattive da remoto (Remote Interactive Evaluations), FDA ha aggiornato la guida Q&A sulle ispezioni a produzione, supply chain e prodotti medicinali e biologici durante la pandemia di COVID-19 (Manufacturing, Supply Chain, and  Drug and Biological Product  Inspections During COVID-19 Public  Health Emergency Questions and Answers Guidance for Industry).

L’aggiornamento ha chiarito alcune delle azioni da intraprendere nel caso in cui l’agenzia non possa condurre le ispezioni on-site. FDA riconosce che le attività d’ispezione on-site sono “limitate a causa di svariati motivi, tra cui le restrizioni sui viaggi” e “intende continuare ad usare strumenti alternativi, se appropriati, per valutare le strutture“.

La guida spiega cosa FDA intenda per “mission-critical” e come questo possa garantire la qualità dei prodotti importati, nonostante le limitazioni a cui sono soggette le ispezioni.

Le limitazioni alle ispezioni influenzeranno le domande di certificazione/autorizzazione?

FDA ribadisce che utilizzerà tutti gli strumenti e le fonti di informazione a sua disposizione a supporto delle decisioni regolatorie sulle domande di certificazione/autorizzazione, ad esempio:

  • L’assessment sulla qualità di tutte le domande si svolgerà secondo le modalità classiche, utilizzando un approccio risk-based.
  • Verranno utilizzati ulteriori strumenti ove possibile (per la revisione della storia della compliance si possono utilizzare informazioni derivanti da altre agenzie o richiedere registrazioni “in anticipo o al posto di” ispezioni alle strutture).
  • FDA continuerà a lavorare direttamente con i candidati, incoraggiandoli a “rimanere in contatto con tutte le strutture e i siti per garantire una risposta tempestiva ad ogni richiesta“.

E se una domanda include un sito che non può essere ispezionato?

Se FDA non potrà condurre un’ispezione, non invierà automaticamente una lettera di risposta completa (CR) al richiedente. “Le decisioni relative alle domande di certificazione/autorizzazione si baseranno sulla totalità delle informazioni a disposizione di FDA“, incluse le informazioni ottenute dall’uso degli strumenti descritti nella Guida. Successivamente, basandosi sulle informazioni a disposizione, FDA prenderà decisioni come:

  • approvazione della domanda
  • emissione della lettera CR con carenze relative alla struttura o al sito
  • emissione della lettera CR senza carenze relative alla struttura o al sito
  • rinvio dell’azione su una domanda

In che modo FDA intende dare priorità alle ispezioni man mano che le restrizioni di viaggio vengono allentate o revocate?

Le priorità delle ispezioni verranno stabilite attraverso un approccio basato sull’analisi del rischio, che valuta:

  • impatto sulla disponibilità del prodotto per la salute pubblica
  • sicurezza dell’ispettore
  • posizione geografica del sito e restrizioni di viaggio associate

FDA afferma, inoltre, che le domande di certificazione/autorizzazione possono comunque essere presentate se le strutture si trovano in regioni interessate dalle restrizioni di viaggio legate al COVID-19.


Source:

FDA: Remote Interactive Evaluations of Drug Manufacturing and Bioresearch Monitoring Facilities During the COVID-19 Public Health Emergency

promemoria

EMA: Q&A sui requisiti flessibili per le aziende durante la pandemia

La Commissione Europea, l’EMA e l’European Medicines Regulatory Network hanno sviluppato un documento Q&A per aiutare le aziende farmaceutiche ad apportare modifiche flessibili al quadro regolatorio durante la pandemia di COVID-19. A tale scopo l’EMA ha istituito una task force per intraprendere un’azione normativa rapida e coordinata.

Il documento fornisce una guida ai titolari AIC sulle aspettative normative e sulla flessibilità durante l’emergenza sanitaria.

Si compone di 5 capitoli inerenti:

  • Problemi legati alle autorizzazioni e alle procedure di autorizzazione
  • Produzione e importazione di prodotti finiti e API e problemi GMP e GDP
  • Variazioni della qualità
  • Farmacovigilanza
  • Informazioni sul prodotto ed etichettatura

Il documento sarà aggiornato per rispondere a nuove domande e per adeguare il contenuto all’evoluzione della pandemia e rimarrà valido fino a nuova comunicazione.
Per domande relative a prodotti specifici che non sono oggetto del documento, i titolari AIC sono invitati a rivolgersi all’EMA o alle Autorità nazionali competenti.


Fonte

EMA: Q&A on flexible regulatory requirements – AGGIORNATO: Guidance for medicine developers and other stakeholders on COVID-19
EMA sul COVID-19

Brexit: novità per i portatori di interesse

L’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit) è una delle grandi sfide che interessa il 2020 e tocca da vicino l’industria farmaceutica. Sia la Commissione Europea che l’EMA hanno pubblicato un nuovo avviso ai portatori di interesse: Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules for medicinal Products for human Use and veterinary medicinal Products.

Questo documento sostituisce la revisione 2 e il Q&A document (rev4) emessi a febbraio 2019.

Dal documento emerge che non è certo il raggiungimento di un accordo di partnership entro la fine del periodo di transizione e, anche se tale accordo entrasse in vigore, le relazioni tra UK ed UE saranno ben diverse da quelle avute finora, anche in termini di accesso al mercato.

Il documento riassume gli aspetti principali in 3 parti:

  • Sezione A: la situazione legale alla fine del periodo di transizione
  • Sezione B: la spiegazione di alcune disposizioni pertinenti in materia di separazione del Withdrawal Agreement
  • Sezione C: le regole applicabili all’Irlanda del Nord alla fine del periodo di transizione.

Nella prima sezione si spiega come, alla fine del periodo di transizione, le norme UE in materia di medicinali, in particolare il regolamento (CE) n. 726/2004, la direttiva 2001/83/CE, e la direttiva 2001/82/CE, non si applicheranno più al Regno Unito.
Il documento approfondisce le conseguenze sui seguenti temi:

  • Questioni relative all’autorizzazione all’immissione in commercio, procedure di autorizzazione all’immissione in commercio
  • Produzione e importazione di prodotti finiti e API
  • Commercio parallelo
  • Farmacovigilanza, QPPV e procedure di autorizzazione post-marketing
  • Medicinali orfani, medicinali tradizionali a base di erbe
  • Informazioni ed etichette di prodotto
  • Safety Features
  • Risultati delle ispezioni

Alcuni punti chiave del documento

Alla fine del periodo di transizione, i medicinali spediti dal Regno Unito verso l’UE saranno medicinali importati e si applicheranno i requisiti per gli importatori. Nel caso di un nuovo importatore autorizzato stabilito in UE, si dovrà presentare la variazione corrispondente (§2.1).

Le autorità del Regno Unito non assumeranno più il ruolo di autorità di controllo. La nuova autorità di vigilanza dell’UE responsabile della supervisione dei siti di produzione situati nel Regno Unito e dei siti di Paesi terzi precedentemente ispezionati dal Regno Unito deciderà, utilizzando un approccio basato sul rischio, quando sarà richiesta un’ispezione dei siti interessati al fine di confermare o riconfermare la conformità GMP (§2.2).

La QP del titolare dell’autorizzazione di fabbricazione e importazione [UE] è responsabile di certificare che ogni lotto destinato al mercato UE sia stato fabbricato in conformità ai requisiti GMP e all’autorizzazione all’immissione in commercio (§2.3).

Ogni lotto importato nell’UE deve essere sottoposto ad un’analisi qualitativa completa, un’analisi quantitativa almeno di tutte le sostanze attive e a tutti i controlli necessari a garantire la qualità (§2.3).
Se un sito di rilascio viene trasferito in UE, è necessario presentare la variazione corrispondente.
Un medicinale/API spedito dall’Irlanda del Nord verso l’UE non è considerato un medicinale importato; un medicinale/API spedito dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord è considerato un medicinale importato (parte C).

Alla fine del periodo di transizione, le sostanze attive fabbricate nel Regno Unito e importate in UE dovranno essere accompagnate da una written confirmation dell’Autorità competente del Paese terzo esportatore a conferma dell’equivalenza degli standard GMP (§2.6).

I certificati GMP rilasciati dall’Autorità competente del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione sono da considerare informazioni sulla conformità GMP da parte dell’Autorità del Paese terzo (§8.2).


Fonte

Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules for medicinal Products for human Use and veterinary medicinal Products.