L’autorità sanitaria svizzera Swissmedic sta rendendo operativo un database SwissGMDP, simile al database EudraGMDP dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA). Il database elencherà i certificati GMP e GDP di tutte le aziende in Svizzera con una licenza di stabilimento valida rilasciata da Swissmedic. I certificati del database SwissGMDP includeranno tutte le attività autorizzate, vale a dire che, a differenza di EudraGMDP, anche le attività GDP e le attività GMP specifiche della Svizzera delle aziende svizzere saranno elencate nei certificati. Tutte le aziende, le autorità e i privati possono facilmente visualizzare lo stato GMP/GDP di un’azienda utilizzando il database SwissGMDP.
Inoltre, SwissGMDP consente di interrogare tutti i titolari di licenze di stabilimento con una licenza di stabilimento valida, compresi i loro siti e le operazioni autorizzate, e sostituirà la precedente tabella dei titolari di licenze di stabilimento.
Il database:
è accessibile al pubblico,
consente l’accesso gratuito a tutti i certificati GMP/GDP elettronici,
include anche attività specifiche della Svizzera,
consente l’accesso ai certificati GDP delle aziende che hanno solo attività GDP nella loro licenza,
migliora lo scambio di informazioni tra le autorità di regolamentazione e il pubblico, compresa l’industria farmaceutica,
contribuisce a proteggere la catena di distribuzione dei medicinali e la filiera delle sostanze attive, facilitando il controllo degli operatori legittimi.
Grazie al database SwissGMDP, la maggior parte delle aziende sarà in grado di ridurre notevolmente le spese per l’emissione di certificati GMP/GDP, in quanto tutti i certificati GMP/GDP saranno disponibili gratuitamente. Per mantenere il database SwissGMDP, verrà addebitata solo una tariffa per ogni richiesta o aggiornamento ispettivo dei dati rilevanti GMP/GDP.
Il lancio di SwissGMDP sul sito web di Swissmedic è previsto per l’ultimo trimestre del 2024; la data esatta sarà annunciata nei prossimi mesi.
Sconto del 15% per iscrizioni anticipate (entro 30 giorni dalla data dell’evento) Sconto del 20% dal secondo iscritto della medesima azienda
A chi si rivolge
il webinar si rivolge a tutto il personale coinvolto nel processo di distribuzione del farmaco: ufficio ordini, customer service, ufficio regolatorio, qualità…
Programma
Le misure in materia di buona pratica di distribuzione dovrebbero garantire l’identità, l’integrità, la tracciabilità e la qualità dei medicinali lungo tutta la catena di fornitura. Tali misure dovrebbero inoltre garantire che i medicinali siano conservati, trasportati e manipolati adeguatamente nonché assicurare che rimangano nella catena di fornitura legale durante la conservazione e il trasporto.
Il corso ha l’obiettivo di delineare gli aspetti fondamentali delle GDP EU evidenziandone gli aggiornamenti recenti.
Principali argomenti in agenda
Presentazione del docente ed introduzione al corso
Introduzione alle GDP 2013 e 2015
Alcuni focus:
Gestione della qualità e delle attività esternalizzate
Formazione del personale
Locali ed attrezzature
I requisiti della documentazione
Fornitura e tracciabilità
Reclami e richiami
Trasporto
Le recenti novità
Domande e risposte
Questionario di verifica dell’apprendimento
Si ricorda che le iscrizioni chiudono 7 giorni lavorativi prima dell’evento
POLICY DI CANCELLAZIONE Non è possibile annullare gratuitamente la propria iscrizione dopo il ricevimento della email di CONFERMA dell’evento. Trascorso tale termine, sarà addebitata l’intera quota di iscrizione. L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta. In qualsiasi momento sarà possibile sostituire il nominativo dell’iscritto con altro nominativo purchè questo venga comunicato via posta elettronica almeno 1 giorno prima della data dell’evento.
Il rispetto delle Buone Pratiche di Distribuzione (GDP) da parte dei produttori e dei distributori all’ingrosso è un elemento fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza dei medicinali nella catena di fornitura. Il possesso di una licenza di fabbricazione può includere l’autorizzazione a distribuire i medicinali oggetto dell’autorizzazione. I produttori che svolgono qualsiasi attività di distribuzione devono pertanto conformarsi alle GDP.
Il PIC/S ha pubblicato due nuovi documenti per gli ispettori:
un “Aide-Memoire on the Inspection of Good Distribution Practice for Medicinal Products in the Supply Chain” (PI 044-1)
un “Questions & Answers (Q&A) document regarding the PIC/S GDP Guide” (PS/INF 22/2017).
Questi documenti sono stati preparati dal PIC/S Expert Circle on GDP, ed entreranno in vigore il 1° febbraio 2023.
L’Aide-Memoire è composto da 10 tabelle che contengono argomenti e voci generali da indagare durante l’ispezione GDP dei produttori e dei distributori all’ingrosso. Sono incluse anche alcune domande importanti e i riferimenti alla documentazione PIC/S.
Lo scopo di questo documento è quello di fornire una guida agli ispettori per aiutarli nella preparazione delle ispezioni, e facilitare la pianificazione e la conduzione efficace delle ispezioni.
PIC/S ha pubblicato il proprio work plan per il 2022. Oltre alla ripresa delle attività di valutazione di nuovi membri e di training del personale ispettivo, l’organizzazione intraprenderà nuovi sforzi di armonizzazione delle GM(D)P.
Revisione delle GMP
In collaborazione con l’Inspector Working Group (IWG) di EMA, PIC/S rivedrà alcune delle linee guida GMP. In particolar modo, verranno rivisti:
il Capitolo 1 – sul Sistema Qualità farmaceutico;
il Capitolo 4 e l’Annex 11 – a tema documentazione e sistemi computerizzati;
l’Annex 1 – farmaci sterili;
gli Annex 4 e 5 – medicinali per uso veterinario e biologici.
Oltre a ciò, PIC/S proseguirà l’attività di «monitoraggio» dell’Annex 21 attraverso l’inclusione di Swissmedic nel gruppo di stesura della bozza. Al termine dei lavori, il Comitato di PIC/S valuterà quindi se adattare l’Annex 21 Europeo e incorporarlo tra le proprie linee guida.
Tutte queste attività si svolgeranno in «stretta collaborazione» con le Autorità Europee. In questa direzione si colloca infatti anche lo sforzo per terminare la revisione dell’Annex 1 PIC/S in contemporanea con l’entrata in vigore dell’ultima revisione dell’Annex 1 Europeo – prevista per l’autunno del 2022. Il piano per l’implementazione della nuova revisione dell’Annex prevede anche l’istituzione di un «Circolo di Esperti sui Prodotti Sterili» che supervisioni l’addestramento degli ispettori si questo tema.
Revisione di altre linee guida PIC/S
Diversi documenti di guidance (linee guida, raccomandazioni ed aide-memoires) riceveranno revisioni nel corso del 2022. Tra questi è opportuno segnalare:
Revision of PIC/S Recommendations on Validation Master Plan, Installation and Operational;
Qualification; Non-Sterile Process Validation; and Cleaning Validation;
Guidance on Good Practices for Computerised Systems in Regulated GxP Environments;
Aide Memoire on Inspection of Quality Control Laboratories;
Aide-Memoire on the Inspection of APIs;
Aide Memoire on Controlling Cross-Contamination in Shared Facilities;
finalizzazione di un aide-memoire sulla compliance GDP per la distribuzione all’ingrosso.
Valutazione di nuovi membri PIC/S
Dopo una parziale interruzione – per motivi legati alla pandemia – delle valutazioni di nuovi potenziali membri nel biennio 2020-21, PIC/S riprenderà la programmazione e l’esecuzione di tali attività. Le Autorità tutt’ora in fase di valutazione sono:
Il Working Group degli Ispettori GMP e GDP di EMA (GMP/GDP IWG) ha pubblicato il proprio rapporto annuale per il 2021. Si tratta del primo rapporto pubblicato dal 2018, a causa delle condizioni poste dal BCP (Business Continuity Plan) messo in atto dopo l’uscita dello UK dall’Unione Europea, e in seguito rinnovato a causa della pandemia.
Il rapporto delle attività del Gruppo fornisce di fatto una panoramica delle maggiori novità GMP/GDP su scala Europea dell’ultimo anno.
Rapporto sulle ispezioni da remoto
Il rapporto dedica un capitolo alla pratica del distant assessment. Introdotto nel 2020 in risposta alla pandemia ed accompagnato dall’estensione automatica dei certificati GMP introdotti nel database EudraGMDP, l’uso del distant assessment è stato esteso fino al termine del 2022.
Cambiamenti negli MRAs
Con gli Stati Uniti
Durante il 2021 è proseguito il lavoro per l’inclusione dei farmaci veterinari nell’MRA già esistente tra Stati Uniti ed Europa. È inoltre iniziata la preparazione di una valutazione da parte di FDA per espandere l’operazione di mutuo riconoscimento anche ai vaccini e ai prodotti plasma-derivati.
Con il Canada
Dopo l’istituzione dell’accordo CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) nel 2017, le disposizioni pre-esistenti sono state progressivamente integrate in questo accordo. Inoltre, nel 2021 sono stati portati avanti sforzi per includere gli API nell’MRA. Infine, nell’Aprile 2021 è stato implementato il mutuo riconoscimento delle ispezioni GMP condotte nel territorio di terze parti.
Con il Regno Unito
Lo EU-UK Trade and Cooperation Agreement, accordo provvisorio in vigore dal 1 Gennaio 2021, contiene un Annex specifico sui prodotti farmaceutici che include il mutuo riconoscimento delle ispezioni GMP eseguite dall’Autorità Europea e del Regno Unito.
Rapporto delle linee guida
Il rapporto elenca poi le linee guida GMP elaborate, nel corso del 2021, in collaborazione con PIC/S:
GMP Guide: Annex 1 (Manufacture of Sterile Medicinal Products). Bozza finalizzata nel Dicembre 2021, con adozione prevista nel 2022;
GMP per importatori di prodotti farmaceutici (“Annex 21”). Ultimato e consegnato alla Commissione Europea per la pubblicazione nel 2021;
GMP and Marketing Authorisation Holders (MAHs). Il reflection paper sulle Good Manufacturing Practices e i Titolari AIC è stato terminato e pubblicato a Luglio;
Manufacture of Veterinary Medicinal Products Other Than Immunological Veterinary Medicinal Products (Annex 4). Un concept paper per l’aggiornamento dell’Annex 4 è stato scritto e pubblicato per raccogliere commenti dagli stakeholder ad Ottobre;
Annex 11 e il Capitolo 4 delle linee guida GMP – documentazione e sistemi informatici. Nel corso del 2021 sono iniziati i lavori per un concept paper sull’aggiornamento del Capitolo 4 e dell’Annex 11;
Manufacture Of Immunological Veterinary Medicinal Products (Annex5). Un concept paper per l’aggiornamento dell’Annex 5 è stato reso disponibile per pubblica consultazione ad Ottobre;
Linea guida sulle responsabilità degli sponsor riguardo alla gestione e alla spedizione di investigational medicinal products per uso umano in conformità con le GCP e le GMP. La linea guida, dopo un’interruzione dovuta al già citato BCP, ha ripreso il percorso di stesura ed è stata ultimata a Dicembre, in preparazione alla CTR entrata in vigore nel Gennaio 2022.
Novità del database EudraGMP
Il nuovo framework regolatorio per i medicinali ad uso veterinario ha richiesto dei cambiamenti al database EudraGMP:
«Il database Europeo dei prodotti è collegato al database Europeo per la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso»
Regulation (EU) 2021/16, Articolo 9(h)
In particolar modo, EudraGMP è stato integrato con il database OMS (Organization Management Service).
Inoltre, due moduli di EudraGMP sono stati estesi ai farmaci per uso veterinario: l’Autorizzazione alla Distribuzione all’Ingrosso (WDA) e la Registrazione degli API (API-Reg.).
Le buone pratiche di distribuzione, Good Distribution Practice (GDP), descrivono gli standard minimi che un distributore deve soddisfare per garantire che la qualità e l’integrità dei medicinali siano mantenute lungo tutta la catena di fornitura. Le GDP si applicano, quindi, all’approvvigionamento, allo stoccaggio e al trasporto di medicinali e di principi attivi farmaceutici.
Il 28 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento sui medicinali veterinari (Regolamento (UE) 2019/6) che ha abrogato la direttiva 2001/82/CE e che ha modernizzato le norme esistenti sull’autorizzazione e sull’uso dei medicinali veterinari nell’Unione Europea.
In conformità con il Regolamento (UE) 2019/6, la Commissione Europea ha aggiunto due regolamenti GDP autonomi:
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione sulle buone pratiche di distribuzione delle sostanze attive utilizzate come materie prime nei medicinali veterinari.
GDP veterinarie e GDP per farmaci ad uso umano
I documenti relativi alle GDP veterinarie sono compilati in modo analogo alle linee guida GDP per i medicinali ad uso umano e a quelle per le loro sostanze attive; infatti, i distributori trattano spesso entrambe le categorie di prodotto. Inoltre, le ispezioni relative alle buone pratiche di distribuzione sono generalmente eseguite dai medesimi esperti delle autorità competenti.
Pertanto, al fine di evitare inutili oneri amministrativi per l’industria e le autorità, è pratico applicare al settore veterinario misure analoghe a quelle adottate nel settore umano, a meno che esigenze specifiche non impongano di procedere diversamente.
Per quanto sopra esposto, è possibile affermare che il rispetto delle GDP garantisce, anche per i medicinali e i principi attivi ad uso veterinario, che:
i medicinali nella catena di approvvigionamento siano autorizzati secondo la legislazione dell’Unione Europea;
i medicinali siano sempre conservati nelle giuste condizioni, anche durante il trasporto;
si minimizzi il rischio di contaminazione da o di altri prodotti;
avvenga un adeguato ricambio dei medicinali immagazzinati;
i prodotti richiesti raggiungano il destinatario corretto entro un periodo di tempo soddisfacente;
sia garantita la tracciabilità.
Il Sistema Qualità dei distributori
I distributori devono mantenere un Sistema Qualitàcompletamente documentatoeperiodicamente monitorato per efficacia, la cui responsabilità spetta alla dirigenza dell’organizzazione. È richiesta la leadership e la partecipazione attiva di quest’ultima e il sostegno da parte del personale.
Il Sistema Qualità deve prevedere:
un manuale di qualità o una strategia di documentazione equivalente;
un sistema di gestione dei cambiamenti e delle non conformità;
una strategia di implementazione di azioni correttive e preventive;
il controllo e la verifica di eventuali attività esternalizzate relative alla distribuzione di API/medicinali veterinari.
Il Sistema Qualità deve inoltre assicurare la registrazione e la gestione dei reclami, dei resi e dei richiami, nonché un processo di autoispezioni programmato e documentato.
Deve essere nominata una Persona Responsabile con competenze ed esperienze, conoscenze e formazione in materia di conformità alla buona pratica di distribuzione per API e medicinali veterinari, che garantisca la conservazione della qualità dei prodotti lungo la supply chain.
Tutto il personale deve essere qualificato tramite una formazione iniziale e continua, pertinente per il proprio ruolo.
I prodotti devono essere adeguatamente identificati per natura e status, in modo che la tracciabilità sia garantita.
I locali adibiti allo stoccaggio devono essere progettati in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di conservazione. Devono essere provvisti di misure di sicurezza – per impedire l’accesso non autorizzato-, di programmi di pulizia documentati e di pest control. Negli stessi devono essere predisposte apparecchiature e procedure per controllare temperatura, luce, umidità; è necessaria una mappatura iniziale della temperatura in condizioni rappresentative.
Le apparecchiature utilizzate, ad esempio per il monitoraggio delle condizioni ambientali, devono essere sottoposte a processi di qualifica, manutenzione e taratura periodiche.
L’utilizzo di sistemi informatici deve prevedere convalida o studi di verifica appropriati.
Tutte le forniture devono essere accompagnate da un documento elettronico o fisico che comprenda, tra il resto, un identificativo univoco della merce, per il mantenimento della tracciabilità e devono essere predisposti controlli per garantire il prelievo dell’API/medicinale veterinario corretto.
Le attività di qualifica e convalida richiedono un’elevata professionalità e competenza, ed è necessario che siano affidate ad esperti consolidati.
Per questo motivo abbiamo sviluppato, in partnership con Adeodata srl, servizi di
L’Articolo 37 del 2021/1248 è interamente dedicato ai requisiti relativi al trasporto, tra i quali:
«Le condizioni di conservazione o di trasporto richieste sono mantenute durante il trasporto entro i limiti definiti descritti dai fabbricanti e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio.»
«sono predisposte procedure per il funzionamento e la manutenzione di tutti i veicoli e le apparecchiature coinvolti nel processo di distribuzione, comprese le operazioni di pulizia e i requisiti di sicurezza»
Pur non presentando un articolo dedicato, anche il Regolamento 2021/1280 richiede:
«…l’identità, l’integrità, la tracciabilità e la qualità delle sostanze attive quando sono spostate dai locali in cui sono fabbricate ai fabbricanti di medicinali veterinari mediante vari metodi di trasporto»
E richiede che le sostanze attive siano trasportate conformemente alle condizioni specificate dal fabbricante e in modo tale da non comprometterne la qualità.
Gestione del rischio nelle GDP veterinarie
Adeguandosi agli altri standard qualitativi farmaceutici (GMP e GDP medicinali/API ad uso umano) anche le GDP veterinarie sottolineano come la gestione del rischio di qualità sia una parte fondamentale di un sistema qualità. L’applicazione di tecniche di gestione del rischio permette di identificare potenziali aree ad alto rischio nell’azienda, consentendo alla direzione di intraprendere azioni preventive adeguate.
«Per garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di buona pratica di distribuzione è necessario un sistema di qualità, che deve definire chiaramente le responsabilità, i processi e i principi di gestione dei rischi in relazione alle attività delle persone coinvolte lungo tutta la catena di distribuzione»
2021/1280 (9)
Esempi di applicazione della gestione del rischio
2021/1248 Art. 13.2. Controllo della temperatura e dell’ambiente: l’esercizio di mappatura deve essere ripetuto in base ai risultati di un esercizio di valutazione del rischio o ogni volta che vengono apportate modifiche significative all’impianto o all’apparecchiatura di controllo della temperatura.
2021/1248 Art. 16.1 Qualifica e convalida: l’ambito e la portata di tali attività di qualifica e/o convalida (come i processi di stoccaggio, prelievo e confezionamento) dovrebbero essere determinati utilizzando un approccio di valutazione del rischio documentato.
2021/1248 Art. 30.1 Medicinali restituiti: i prodotti restituiti devono essere manipolati secondo una procedura scritta basata sul rischio che tenga conto del prodotto in questione, di eventuali requisiti di conservazione specifici e del tempo trascorso dall’inizio della spedizione del medicinale.
2021/1248 Art. 37.7 Trasporto: la valutazione del rischio delle rotte di consegna è utilizzata per determinare se sono necessari controlli della temperatura. Le apparecchiature utilizzate per il controllo della temperatura durante il trasporto all’interno di veicoli o contenitori sono sottoposte a manutenzione e tarate a intervalli regolari determinati in base ai principi di gestione dei rischi.
Conclusione
La capacità di mantenere la sicurezza e la qualità dei prodotti riveste un’importanza centrale della logistica farmaceutica: infatti, anche una minima modifica della qualità del prodotto può avere degli effetti sulla salute dei pazienti, umani e veterinari.
Le attività di distribuzione dei medicinali, quindi, risultano essere fattore critico, in quanto da esse deriva la capacità di mantenere costante, durante le fasi di post-produzione, deposito e distribuzione (intermedia e finale), la qualità garantita durante le fasi di produzione.
Scopo primario delle GDP è l’ottimizzazione delle attività di trasporto, deposito e distribuzione, e il miglioramento delle attività di richiamo di medicinali difettosi e falsificati.
Le GDP stabiliscono strumenti adeguati per assistere i distributori nelle loro attività e impedire l’immissione di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
Il rispetto delle GDP garantisce il controllo della catena di distribuzione e,di conseguenza, la qualità e l’integrità dei medicinali.
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Articolo a cura di Marta Carboniero, GxP Expert di Quality Systems
Nota: sebbene le direttive GDP Europee 2013/C 343/01 e 2015/C 95/01 non siano ancora state recepite nella legislazione italiana, esse rappresentano un importante standard a livello europeo ed internazionale, e rimangono un importante punto di riferimento per gli operatori del settore. In particolare, in questo articolo parleremo della figura della persona responsabile così come è descritta dalle GDP, e delle sue responsabilità qualora sia nominata da un operatore logistico.
La persona responsabile
In Europa, le aziende con un’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso devono nominare, tramite il proprio management, una persona responsabile. Questa figura ha il compito di assicurare l’implementazione di un sistema di gestione qualità e di garantire la compliance con la normativa GDP.
La persona responsabile deve svolgere il proprio incarico personalmente e dev’essere sempre disponibile. Può delegare alcuni compiti, ma non le proprie responsabilità.
La job description della persona responsabile deve affermare con chiarezza ch’essa ha l’autorità per prendere le decisioni necessarie alle sue responsabilità. Il management dovrebbe conferire alla persona responsabile l’autorità, le risorse e le responsabilità opportune perché essa possa portare a termine i propri doveri. Sia la job description sia le apposite SOP dovrebbero specificare anche le aree di responsabilità e i compiti della persona responsabile.
Ogni cambio della persona responsabile dev’essere notificato all’Autorità Competente.
Le qualifiche e i requisiti ISO
Le qualifiche della persona responsabile devono essere conformi alle condizioni stabilite dalla legge del Paese Membro interessato – condizioni che devono essere adeguate all’esecuzione degli incarichi ad essa assegnati. Una laurea in Farmacia è altamente consigliata. In ogni caso, la persona responsabile deve possedere appropriate competenze ed esperienze, un addestramento ed una buona conoscenza in campo GDP.
Lo standard di quality management ISO 9001 inoltre richiede una persona responsabile di livello dirigenziale per assicurare che i requisiti relativi al sistema di quality management aziendale siano rispettati. Le ISO chiamavano questa figura “QMR” (Quality Management Representative) fino alla revisione ISO 9001:2015. Oggi non esiste una designazione specifica per questo ruolo.
Un operatore della logistica deve nominare una persona responsabile?
Secondo le GDP, un operatore logistico non è tenuto a nominare una persona responsabile per le proprie attività, a meno che non necessiti di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso per le proprie attività. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile stipulare un QSA con il cliente, demandando ad esso la designazione della persona responsabile.
Le aree di responsabilità secondo le GDP
Le linee guida Europee indicano con precisione le aree di responsabilità – la tabella a fine articolo descrive la cosa in maggior dettaglio. La prima colonna elenca le area di responsabilità vere e proprie. La seconda colonna indica quali di queste responsabilità possono essere affidate alla persona responsabile nominata dall’operatore logistico, e quali invece debbano rimanere presso il cliente. Infine, la terza colonna contiene alcune questioni pratiche per l’implementazione, assieme a spiegazioni più esaustive qualora ce ne sia bisogno.
Occorre precisare che possono esserci più persone responsabili, specialmente in presenza di diversi rami aziendali. I questo caso, bisogna prestare particolare attenzione alla netta suddivisione delle responsabilità tra queste persone.
Aree di responsabilità della Persona Responsabile (da GDP 2013/C/343/01)
Una Persona Responsabile nominata dall’operatore logistico può assumere questa responsabilità?
Implementazione Pratica
Assicurare l’istituzione e il mantenimento del sistema qualità
Sì
Concentrarsi sulla gestione delle attività autorizzate e sull’accuratezza e la qualità dei record
Sì
Queste attività dovrebbero essere condotte seguendo SOP approvate. I record dovrebbero essere controllati regolarmente, in modo casuale (usando un approccio basato sul rischio per determinare le priorità).
Assicurare l’implementazione e il mantenimento dei programmi di addestramento – sia iniziali sia continuati
Sì
“Assicurare” non significa che la persona responsabile debba personalmente eseguire l’addestramento. Dovrebbe tuttavia approvare le SOP che descrivono i programmi d’addestramento.
Coordinare ed eseguire operazioni di recall di prodotti farmaceutici
No. La persona responsabile può tuttavia effettuare mock recalls
Anche in questo caso, la persona responsabile – o la QP – avviano l’attività di recall. L’esecuzione materiale di tale attività spetta al personale di magazzino e ai trasportatori.
Assicurare che i reclami rilevanti dei consumatori trovino risposte efficaci
Sì
La persona responsabile deve approvare le SOP a questo riguardo. L’azienda deve definire quali reclami siano rilevanti.
Assicurare l’approvazione dei fornitori e degli acquirenti
No, questa responsabilità appartiene al cliente
L’assegnazione di questa responsabilità deve essere definita nel contratto.
Approvare l’assegnazione di attività con impatto GDP ad operatori a contratto
Sì, per le attività affidate da contratto all’operatore logistico. Per ogni altra attività è necessaria l’approvazione del cliente
Quando ciò venga richiesto da un programma predeterminato, assicurare l’esecuzione di self-inspection ad intervalli regolari ed assicurare che le appropriate misure correttive siano applicate
Sì
La persona responsabile deve approvare il programma di self-inspection.
Mantenere dei report adeguati di tutte le responsabilità delegate
Sì
Qui ci si riferisce alle responsabilità delegate appartenenti all’area di pertinenza della persona responsabile.
Prendere la decisione definitiva sui prodotti respinti, richiamati, restituiti o adulterati
No, perché le circostanze in cui i prodotti vengono a trovarsi non sono controllabili dall’operatore logistico
Approvare le restituzioni di stock vendibili
No. Ciò può essere effettuato solo su autorizzazione scritta del cliente
L’assegnazione di questa responsabilità deve essere definita nel contratto.
Assicurare il rispetto di ogni requisito straordinario imposto dalle leggi nazionali
Ciò è possibile entro un certo limite, dal momento che l’operatore logistico di solito non possiede una conoscenza approfondita del prodotto
La definizione di quali requisiti spettino a chi va definita nel contratto.
Nell’Aprile 2020 l’EMA, in congiunzione con HMAs e Commissione Europea, aveva annunciato che tutte le certificazioni GDP e GMP in scadenza sarebbero state automaticamente rinnovate fino al termine del 2021. La proroga riguardava anche le autorizzazioni all’importazione, alla vendita all’ingrosso e alla produzione temporanea, sia per prodotti farmaceutici sia per API. Il motivo indicato dalla rete delle Autorità Europee era il persistere delle misure di sicurezza e delle restrizioni ai movimenti dovute alla pandemia, e le conseguenti limitazioni alla possibilità di ispezioni.
La scadenza stabilita è ormai imminente ma molte di queste costrizioni restano attive, sebbene le attività ispettive stiano parzialmente ricominciando. Per questa ragione, la Notice to Stakeholders “Questions and answers on Regulatory Expectations for Medicinal Products for Human Use during the Covid-19 Pandemic” è entrata in revisione (si trova ora nella 4a versione).
Che succede ai siti con certificazioni in scadenza?
Le certificazioni sono automaticamente estese fino al termine del 2022 per tutti i siti che si trovano all’interno dell’UE o dell’European Economic Area (EEA). Uniche eccezioni sono:
certificazioni con delle restrizioni al loro periodo di validità – restrizioni indicate nei clarifying remarks dei certificati stessi
casi in cui ci siano dei cambiamenti al campo d’applicazione della certificazione (es. nuovi edifici o nuovi farmaci prodotti)
Nota: il rinnovo di queste certificazioni è automatico, senza che ci sia bisogno di aggiornare le certificazioni già esistenti (a meno di esplicite controindicazioni da parte dell’Autorità).
E per i siti senza certificazioni?
Esiste comunque una possibilità per certificare i nuovi siti aperti nell’UE/EEA, così come i siti in Paesi terzi che non hanno stipulato un MRA. In entrambi questi casi, si può condurre un’ispezione a distanza per determinare se approvare il sito senza un’ispezione on-site. Qualora ciò dovesse accadere, la certificazione dovrà menzionare ch’essa è stata conferita sulla base di un assessment a distanza. Inoltre, si dovrà effettuare un’ispezione in presenza non appena possibile. Nel caso in cui la verifica a distanza non consenta di garantire una certificazione GMP, scatterà un “cronometro” fino a quando sarà di nuovo possibile un’ispezione in presenza.
Il documento sottolinea che l’obbligo dei produttori farmaceutici di essere in compliance con le GMP non è in alcun modo abbandonato. Inoltre le ispezioni (sia a distanza sia on-site) possono avvenire in qualsiasi momento.
Infine, il testo precisa che la possibilità di condurre ispezioni da remoto riguarda anche le attività di farmacovigilanza.
Fonte:
Notice to Stakeholders: “Questions and answers on regulatory expectations for medicinal products for human use during the Covid-19 pandemic” – 4a revisione – LINK RIMOSSO, per una sintesi leggi qui.
L’EMA, ha espresso il suo supporto alle raccomandazioni sviluppate dall’International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) per facilitare l’uso di sistemi globali di tracciamento. L’EMA ha affermato che il documento di ICMRA identifica denominatori tecnici comuni che permettono a diversi sistemi di scambiarsi ed usare le informazioni disponibili sui farmaci e le loro supply chain allo scopo di proteggere la salute pubblica.
Il documento ICMRA è stato aperto alla consultazione pubblica da novembre 2020 a febbraio 2021. I feedback ricevuti sono stati attentamente analizzati al fine di perfezionare e finalizzare le raccomandazioni sui denominatori tecnici per i sistemi di tracciabilità. ICMRA ha sviluppato le raccomandazioni in consultazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresentanti delle Autorità internazionali di regolamentazione dei medicinali ed esperti del settore privato.
Background
Secondo EMA, finora il sistema track & trace è stato progettato e implementato a livello locale o regionale, senza considerare la condivisione di informazioni con altri sistemi. Tuttavia con la produzione e la distribuzione globalizzata di farmaci, lo scambio rapido di informazioni tra regolatori è essenziale per proteggere l’integrità della catena di distribuzione e la sicurezza dei pazienti. I sistemi di tracciamento globali sono quindi considerati uno strumento utile a mitigare il rischio di carenze sul mercato e contribuiscono alla lotta alla falsificazione dei medicinali.
Promozione di un sistema globale di tracciamento
Per promuovere l’importanza dell’implementazione di un sistema globale di tracciamento, ICMRA ha analizzato i potenziali benefici dell’interoperabilità tra sistemi, presentando dettagliati esempi applicativi. I casi presentati hanno lo scopo di illustrare le aree in cui l’interoperabilità dei sistemi di tracciamento permette di raggiungere benefici per la salute pubblica. Queste aree includono:
lotta alla falsificazione dei medicinali
recall facilitati
miglioramento della farmacovigilanza
mitigazione delle carenze di medicinali
Inoltre, il documento di ICMRA descrive gli aspetti tecnici che favorirebbero l’interoperabilità di sistemi nazionali e regionali, come l’uso di:
identificativi di prodotto numerici
standard di dati internazionalmente riconosciuti per l’identificazione farmaceutica, il coding e lo scambio di dati
data element (codici prodotto univoci e globali + numero di serie + data di scadenza e numero di lotto)
Data Matrix Code
standard per lo scambio di dati
Nel documento redatto viene fornito un esempio di una possibile architettura di sistema per illustrare come i principi e le raccomandazioni descritti possano essere applicati nella pratica. Si precisa che l’architettura di sistema descritta è solo esemplificativa e non esclude altre soluzioni altrettanto valide. Inoltre, il documento include un utile glossario per aiutare i lettori che non sono esperti di sistemi di tracciabilità.
Di conseguenza, il presupposto è che le Autorità concordino su un unico standard internazionale per l’interoperabilità durante il periodo di transizione.
L’Autorità competente tedesca ha inserito nel database EudraGMDP un nuovo GDP-Non-Compliance Report a causa di gravi violazioni alle Good Distribution Practice riscontrate presso un grossista tedesco a Mülheim an der Ruhr.
Durante un’ispezione condotta i primi giorni di marzo 2021, è emerso che l’azienda non rispondeva ai requisiti GDP previsti dall’articolo 84 della Direttiva 2001/83/EC.
Tra le violazioni rilevate sono elencate:
Commercio di prodotti medicinali falsificati
Commercio di medicinali con filiera poco chiara
Conservazione di prodotti scaduti tra la merce valida
Assenza di connessione al sistema securepharm
Dubbia affidabilità della Persona Responsabile e dell’Amministratore Delegato della Società per un processo penale in corso.
Il provvedimento proposto è stato naturalmente la sospensione dell’Autorizzazione.