Nuovi decreti per le indagini cliniche dei dispositivi medici

Il 13 giugno 2023 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministero della Salute riguardanti le modalità amministrative per le indagini cliniche dei dispositivi medici, in ottemperanza all’articolo 16 del dlgs 137/2022 che adatta il MDR (Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici) nell’ordinamento interno, considerando che la banca dati Eudamed non è ancora pienamente operativa.

I decreti pubblicati sono i seguenti:

  1. Decreto del Ministero della Salute datato 12 aprile 2023, riguardante le modalità amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione delle domande di indagine clinica per i dispositivi non marcati CE o marcati CE ma utilizzati al di fuori della loro destinazione d’uso (G.U. Serie Generale, n. 136 del 13/06/2023).
  2. Decreto del Ministero della Salute datato 12 aprile 2023, riguardante le modalità amministrative di pertinenza nazionale per le comunicazioni relative alle indagini cliniche su dispositivi marcati CE utilizzati nell’ambito della loro destinazione d’uso (G.U. Serie Generale, n. 136 del 13/06/2023).

Entrambi i decreti sono in vigore dal 13 luglio 2023. Successivamente, il 14 giugno 2023, sono stati pubblicati altri due decreti:

  1. Decreto del Ministero della Salute datato 20 marzo 2023, con l’obiettivo di garantire che le persone incaricate di valutare e convalidare le domande di indagine clinica o di prendere decisioni in merito siano indipendenti dallo sponsor, dagli sperimentatori coinvolti e dai finanziatori dell’indagine clinica (G.U. Serie Generale, n. 137 del 14/06/2023).
  2. Decreto del Ministero della Salute datato 20 marzo 2023, riguardante i requisiti delle strutture idonee allo svolgimento di indagini cliniche per dimostrare la conformità dei dispositivi medici, come previsto dall’articolo 62, comma 7 MDR (G.U. Serie Generale, n. 137 del 14/06/2023).

Questi decreti sono immediatamente applicabili.

Decreti sull’indagine clinica per dispositivi non marcati CE o marcati CE utilizzati fuori dalla loro destinazione d’uso

Se guardiamo attentamente ai decreti del 12 aprile 2023, possiamo notare alcune cose importanti riguardo alle richieste di studio clinico per i dispositivi medici che non hanno la certificazione CE o che sono usati al di fuori del loro scopo previsto.

  1. Le domande devono essere presentate dal soggetto che funge da sponsor, il quale non necessariamente è il fabbricante del dispositivo. Se lo sponsor si trova al di fuori dell’Unione Europea, deve nominare un rappresentante stabilito all’interno dell’UE.
  2. Nel caso in cui lo sponsor sia diverso dal fabbricante, è necessario indicare le informazioni del fabbricante.
  3. La dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza e prestazione deve essere redatta da una persona designata all’interno dell’organizzazione del fabbricante o sponsor. Se il fabbricante o sponsor è al di fuori dell’UE, la sottoscrizione deve essere fatta da un rappresentante autorizzato appositamente nominato.
  4. Tutte le attestazioni dei soggetti dell’UE devono essere fatte secondo l’art. 47 del DPR 445/2000 (c.d. Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). Le attestazioni dei soggetti al di fuori dell’UE richiedono certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità del paese estero, con traduzione italiana autenticata dall’autorità consolare italiana.
  5. Le domande e le comunicazioni devono essere presentate per via telematica e firmate digitalmente.

Presentazione della domanda e parere del Comitato Etico Territoriale

Per quanto riguarda la presentazione della domanda e il parere del Comitato Etico Territoriale (CET):

  1. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello della MDCG 2021-08 Clinical investigation application/notification documents e inviata per via telematica.
  2. La domanda e le comunicazioni relative alle modifiche sostanziali devono essere corredate da un parere favorevole del CET. Tuttavia, il decreto permette di presentare la domanda con un parere condizionato del CET o con la sola richiesta di parere presentata al CET per accelerare l’iter.
  3. Il Ministero della Salute potrà consentire l’avvio delle indagini solo dopo aver ricevuto il parere positivo del Comitato Etico. I tempi per l’acquisizione del parere variano in base al tipo di dispositivo medico.
  4. Lo sponsor deve comunicare formalmente al Ministero prima di avviare le indagini.

Decreto sulle comunicazioni relative alle indagini cliniche su dispositivi marcati CE

Il secondo decreto del Ministero della Salute disciplina le comunicazioni al Ministero relative alle indagini cliniche su dispositivi marcati CE e troverà applicazione fino al pieno funzionamento di Eudamed. Il decreto si applica alle seguenti situazioni:

  1. Domande di indagine clinica per valutare, nell’ambito della loro destinazione d’uso, dispositivi medici già marcati CE.
  2. Comunicazioni sulle modifiche sostanziali delle indagini cliniche.
  3. Informazioni da parte dello sponsor al termine di un’indagine clinica o in caso di interruzione temporanea o di conclusione anticipata.

Anche in questo caso, il decreto richiede l’utilizzo dei modelli di comunicazione pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Salute. Le indagini cliniche che prevedono procedure supplementari, invasive o gravose rispetto alle normali condizioni di utilizzazione del dispositivo devono ottenere il parere del Comitato Etico entro 30 giorni dalla notifica dell’indagine clinica, e la comunicazione dell’avvio delle indagini deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’indagine stessa.


Riassumiamo:

Il Ministero della Salute ha pubblicato i decreti attuativi riguardanti le indagini cliniche dei dispositivi medici in conformità all’articolo 16 del dlgs 137/2022, adattando il MDR (Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici) nell’ordinamento interno. I decreti sono in vigore dal 13 luglio 2023.

I punti salienti dei decreti sono i seguenti:

  1. Modalità di presentazione delle domande di indagine clinica: Le domande devono essere presentate dal soggetto sponsor, che non è necessariamente il fabbricante del dispositivo. Se lo sponsor è extra UE, deve nominare un rappresentante stabilito nell’UE. Nel caso in cui lo sponsor sia diverso dal fabbricante, è necessario indicare le generalità del fabbricante.
  2. Requisiti di sicurezza e prestazione: La dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza e prestazione deve essere redatta da una persona all’interno dell’organizzazione del fabbricante o sponsor, oppure da un rappresentante autorizzato se lo sponsor è al di fuori dell’UE.
  3. Attestazioni dei soggetti: Tutte le attestazioni dei soggetti dell’UE devono essere fatte secondo l’art. 47 del DPR 445/2000, mentre per i soggetti extra UE, sono richiesti certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità del paese estero, con traduzione italiana autenticata dall’autorità consolare italiana.
  4. Modalità telematiche: Le domande e le comunicazioni devono avvenire per via telematica e essere firmate digitalmente.
  5. Parere del Comitato Etico Territoriale (CET): Le domande devono essere corredate da un parere favorevole del CET. Il Ministero potrà consentire l’avvio delle indagini solo dopo aver ricevuto il parere positivo del Comitato.
  6. Comunicazioni relative alle indagini cliniche su dispositivi marcati CE: Il secondo decreto disciplina le comunicazioni al Ministero per le indagini cliniche su dispositivi già marcati CE e si applica a varie situazioni, tra cui le domande di indagine clinica, le comunicazioni sulle modifiche sostanziali e le informazioni a conclusione delle indagini.

Con l’entrata in vigore di questi decreti, si mira a regolamentare e garantire la sicurezza delle indagini cliniche dei dispositivi medici, assicurando che siano condotte in conformità con le normative e che i soggetti coinvolti agiscano in modo etico e indipendente.


Fonte:

Modalita’ amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione delle comunicazioni relative alle indagini cliniche per i dispositivi recanti la marcatura CE utilizzati nell’ambito della loro destinazione d’uso di cui all’art. 16, comma 3 del decreto n. 137 del 2022. (23A03357) (GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

Modalita’ amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione della domanda di indagine clinica per i dispositivi medici non recanti la marcatura CE di cui all’art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 137 del 2022. (23A03358) (GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

Posticipata l’implementazione del British Medical Device Regulation

Il 25 ottobre, l’MHRA ha annunciato che l’introduzione del Regolamento UK per i dispositivi medici (UK Medical Device Regulation) sarà posticipata di 12 mesi. La nuova data è stata stabilita a luglio 2024.

Poiché la nuova normativa sui dispositivi medici comporta un profondo cambiamento della legge precedente, la transizione dovrebbe poter essere effettuata senza interrompere l’assistenza ai pazienti del Regno Unito. Secondo l’MHRA, questo obiettivo non potrà essere raggiunto entro il 20 giugno 2023.

Alla fine di giugno 2022, l’MHRA ha pubblicato una dichiarazione governativa sulla futura regolamentazione dei dispositivi medici. Il documento illustra i cambiamenti previsti, comprese le disposizioni transitorie per i dispositivi con marchio CE e UKCA immessi sul mercato nel Regno Unito. A questo proposito, i produttori potranno ancora immettere sul mercato dispositivi medici con marchio CE dopo il 1° luglio 2023.
Le disposizioni transitorie per i dispositivi con marchio CE e UKCA si applicheranno nel Regno Unito a partire dal luglio 2024.


Fonte:

MHRA: Implementation of the Future Regulations

Le raccomandazioni Europee a supporto degli Organismi Notificati

Nell’estate 2022, i Ministri della Salute hanno invitato i rappresentanti di tutte le parti interessate a contribuire ad un piano d’azione per migliorare la capacità degli Organismi Notificati (NB) di supportare i produttori di dispositivi medici e IVD, e facilitare il passaggio al regolamento sui dispositivi medici (MDR) e diagnostici in vitro (IVDR).

La Commissione Europea ha ora pubblicato la versione finale del piano d’azione e il gruppo di coordinamento dei dispositivi medici della CE (MDCG) ha pubblicato un documento di sintesi in cui spiega i dettagli ed elenca le raccomandazioni.

Supportare la capacità degli Organismi Notificati

Il documento di sintesi identifica le azioni necessarie ad evitare la carenza di dispositivi sul mercato EU, che potrebbe avere come conseguenza l’interruzione della fornitura dei dispositivi ai pazienti. Il piano d’azione suggerisce anche dei modi per contribuire al miglior accesso al mercato EU per i device innovativi.

Le azioni per migliorare la capacità dei NB di eseguire le valutazioni di conformità e rilasciare la marcatura CE secondo MDR e IVDR prevedono che:

  1. I NB sfruttino gli audit ibridi in determinate circostanze, ad esempio per condurre una valutazione di conformità in modo tempestivo.
  2. I NB consentano ai produttori di sfruttare l’esperienza derivata dalle valutazioni di conformità alla Direttiva sui dispositivi medici (MDD) o sui diagnostici in vitro (IVDD) ai fini delle procedure di valutazione ai sensi dell’MDR e dell’IVDR.
  3. L’MDCG esorti i NB a utilizzare la flessibilità descritta nell’MDCG 2022-14 sulla “sorveglianza adeguata” ai sensi dell’articolo 120, paragrafo (3), consentendo agli Organismi Notificati di eseguire audit combinati MDD e IVDD, e MDR e IVDR.
  4. L’MDCG esamini le sue linee guida al fine di eliminare i carichi di lavoro amministrativi dei NB.
  5. Si accelerino gli sviluppi di EUDAMED.
  6. Si rafforzino le capacità dei NB esistenti e potenziali.
    Potrebbe sembrare facile, ma questo miglioramento richiede tempo e risorse, dal momento che servono attività di formazione, coaching e tirocinio per il personale.
  7. Gli Organismi Notificati snelliscano le procedure amministrative interne.
  8. Venga preparato un atto delegato della Commissione per modificare la frequenza delle rivalutazioni complete dei NB. Attualmente, la rivalutazione completa deve essere effettuata 3 anni dopo la notifica e poi ogni 4 anni. La tempistica per la prima rivalutazione completa dopo la notifica potrebbe essere differita fino a 5 anni.
  9. I NB non ancora designati compiano tutti gli sforzi per accelerare il processo di designazione.
  10. L’MDCG cerchi di trovare i mezzi per aggiungere codici alla designazione dei NB in ​​modo tempestivo.
  11. I NB e le Autorità applichino i requisiti legali in modo armonizzato. Alle parti dovrebbe essere concessa flessibilità su come dimostrare la conformità ai requisiti legali, nonché il tempo necessario per integrare i nuovi orientamenti.

Migliorare l’accesso agli Organismi Notificati

Per migliorare l’accesso agli Organismi Notificati per la valutazione della conformità e ai fini della certificazione CE, l’MDCG esorta i NB a rendere pubbliche le loro tariffe standard, tenendo conto degli interessi delle piccole e medie imprese imprese in relazione a queste tariffe. Si raccomanda inoltre di pubblicare le tariffe in modo che i produttori possano confrontare facilmente i prezzi.

Inoltre, l’MDCG raccomanda che gli Organismi Notificati assegnino tempestivamente risorse alle PMI e a chi richiede la prima certificazione per facilitare l’accesso al mercato UE.

Migliorare la preparazione dei produttori di dispositivi

Il position paper include anche azioni e raccomandazioni per supportare la preparazione dei produttori in merito alla compliance a MDR e IVDR. Queste azioni prevedono che:

  1. Tutti i produttori conoscano le raccomandazioni della MDCG 2022-11 per evitare le carenze di dispositivi.
  2. I NB e i produttori instaurino un dialogo strutturato prima e durante la valutazione di conformità, nonostante i Regolamenti già prevedano obblighi stretti.
  3. Le PMI e chi fa richiesta per la prima volta conoscano i requisiti legali per la compliance.

Infine, si sottolinea che le Autorità Competenti possono concedere deroghe alle procedure di valutazione della conformità solo se l’uso del dispositivo in questione è nell’interesse della salute pubblica, della sicurezza del paziente o della salute del paziente.


Fonte:

European MDCG issues recommendations to strengthen Notified Body capacity

MDCG 2022-4 _ Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to the MDD or the AIMDD

MDCG 2022-14 REV1_ MDCG Position Paper – Transition to the MDR and IVDR Notified body capacity and availability of medical devices and IVDs

MDCG 2022-11 _ MDCG Position Paper – Notice to manufacturers to ensure timely compliance with MDR requirements

IVDR

MDR

MDR: il processo di marcatura CE

Per commercializzare i dispositivi medici in Unione Europea è necessaria la marcatura CE. Questa certificazione attesta che un dispositivo soddisfi tutti i requisiti regolatori necessari. Ma cosa cambia con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (MDR 2017/745)?

Gli step del processo

Step 1
Per ottenere la marcatura CE è necessario essere in compliance con il Regolamento UE 2017/745, noto come MDR.

Step 2
Nominare una Persona Responsabile della compliance normativa e classificare i propri dispositivi sulla base delle classi previste dall’Annex VIII del Regolamento.

Step 3
Implementare un Sistema di Gestione Qualità. La maggior parte delle aziende applica lo standard ISO 13485 per raggiungere la conformità. Il SGQ deve includere:

  • Valutazione Clinica
  • Post-Market Surveillance (PMS)
  • Post Market Clinical Follow-up (PMCF)

Step 4
In accordo con gli Annex II e III, preparare un Technical File o un Design Dossier che includa tutte le informazioni sul dispositivo e il suo intended use oltre ai report di test, il Clinical Evaluation Report, il risk management, le istruzioni d’uso, l’etichetta.

Ottenere un UDI per ogni dispositivo.

Il Technical File è una descrizione completa del dispositivo allo scopo di dimostrarne la compliance con i requisiti Europei.

Step 5
Se non si ha una sede in Europa, nominare un Rappresentante Autorizzato (EC REP) con sede in UE, qualificato nella gestione dei problemi regolatori. I riferimenti dell’EC REP devono essere presenti sull’etichetta del prodotto.

Ottenere un Single Registration Number dalle Autorità.

Step 6
Per tutti i dispositivi, eccetto quelli in Classe I, il SGQ e il Technical File devono essere oggetto di audit da parte di un Organismo Notificato.

Step 7
Per tutti i dispositivi eccetto quelli in Classe I, viene rilasciato un certificato di marcatura CE relativo al dispositivo e un certificato ISO 13485 relativo alla struttura dopo il superamento dell’audit. La certificazione ISO 13485 deve essere rinnovata ogni anno. I certificati di marcatura CE sono generalmente validi per un massimo di 5 anni, ma in genere vengono rivisti durante l’audit di sorveglianza annuale.

Step 8
Preparare una Dichiarazione di Conformità in accordo all’Annex IV. Si tratta di un documento legalmente vincolante preparato dal produttore e attestante che il dispositivo è in compliance con i requisiti Europei applicabili. A questo punto può essere apposto sul dispositivo il marchio CE.

Step 9
Registrare il dispositivo e il suo UDI in EUDAMED. L’UDI deve essere presente in etichetta ed essere associato ai rispettivi documenti regolatori.

Step 10
Per i dispositivi in Classe I non sono previsti audit annuali da parte degli Organismi Notificati. Tuttavia il Clinical Evaluation Report, il Technical File, e le attività di post-market surveillance devono essere tenute aggiornate.

Per tutte le altre classi, la frequenza dell’audit è annuale per garantire la conformità continua ai requisiti MDR. Non superare l’audit annuale invalida il certificato CE.

Come saranno gestiti i Legacy Device in Eudamed?

La Commissione Europea ha stabilito ulteriori processi per la registrazione dei legacy device in Eudamed, inclusi requisiti relativi all’UDI.

Legacy Device: Medical Device, Dispositivi impiantabili attivi e IVD marcati CE in accordo alle Direttive 93/42/EEC, 90/385/EEC o 98/79/EC e che continueranno ad essere commercializzati dopo la data di applicazione del MDR/IVDR (maggio 2021-2022).

Le nuove informazioni pubblicate dalla Commissione ampliano le linee guida emesse ad Aprile 2019 in merito alla registrazione in Eudamed dei dispositivi legacy. I produttori saranno comunque tenuti a registrare i dispositivi in Eudamed al fine di facilitare la sorveglianza post-market, gestire gli eventi avversi e condurre azioni correttive di sicurezza in Europa.

Requisiti di identificazione in Eudamed per legacy device

Sebbene i dispositivi legacy ricadano sotto i requisiti di registrazione MDR/IVDR, non dovranno necessariamente essere in compliance con i requisiti di identificazione riguardo l’assegnazione dei codici UDI-DI.

Secondo l’MDR, l’UDI-DI Base è il primo identificativo di un modello di dispositivo e il principale codice identificativo per la registrazione in Eudamed.
Il codice UDI-DI è un codice numerico o alfanumerico specifico di un modello di dispositivo ed utilizzato come una chiave di accesso ai dati presenti nel database UDI. L’UDI-DI identifica un dispositivo specifico all’interno della supply chain.

Basic UDI-DI: “… the primary identifier of a device model. It is the DI assigned at the level of the device unit of use. It is the main key for records in the UDI database and is referenced in relevant certificates and EU declarations of conformity.” […]“devices with same intended purpose, risk class and essential design and manufacturing characteristics.”

Annex VI, Part C of Medical Devices Regulation 2017/745

UDI-DI: “… a unique numeric or alphanumeric code specific to a model of device that is also used as the ‘access key’ to information stored in a UDI database.”

Annex VI, Part C

In alcuni casi, ai dispositivi legacy sono già stati assegnati codici UDI-DI, che possono essere utilizzati per la registrazione in Eudamed e a scopo identificativo.

Tuttavia, alcuni legacy device avranno bisogno di elementi identificativi chiamati codici Eudamed DI, che funzioneranno come UDI-DI Base allo scopo di registrare gli elementi di identificazione di tutti i dispositivi (legacy e non) in Eudamed. Nel caso in cui un dispositivo legacy non abbia un UDI-DI assegnato, sarà generato un Eudamed ID e gli verrà assegnato.
I requisiti approfonditi per i codici Eudamed DI sono disponibili nell’Annex 1 del nuovo documento della Commissione Europea. La Commissione Europea sta conducendo un’implementazione a step del database Eudamed. La data di applicazione finale è fissata a maggio 2022. Il lancio dell’Eudamed DI e del modulo di registrazione del dispositivo è previsto per maggio 2021.


Fonte

Management of Legacy Devices_MDR EUDAMED

Due Organismi Notificati lasciano il NANDO

Due organismi notificati, uno con sede in Germania e l’altro in Polonia, si sono ufficialmente ritirati dal NANDO e non forniranno più la marcatura CE secondo il nuovo regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Tutti gli Organismi Notificati ufficilamente designati per la certificazione di prodotti e servizi in UE sono elencati nel database NANDO. Solo se inseriti nel NANDO, possono legalmente fornire i loro servizi per la marcatura CE dei prodotti.
Il NANDO elenca anche gli Organismi Notificati designati per la Direttiva sui Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (AIMDD) e la Direttiva sui Dispositivi Medici (MDD) che saranno sostituiti dall’MDR nel 2021.

Gli Organismi che hanno lasciato il NANDO

Come ci si aspettava, la data originale di entrata in vigore dei regolamenti (26 maggio 2020) è coincisa con l’inizio dell’abbandono degli Organismi Notificati.
I primi due Organismi ad aver lasciato il NANDO sono:

  • ECM-Zertifizierungsgesellschaft für Medizinprodukte in Europa mbH, Germania
    ID: 0481
  • DQS Polska Sp. z o.o, Polonia
    ID: 2282

I clienti di questi Organismi Notificati devono ora spostare la loro marcatura CE ad altre organizzazioni. Probabilemente la maggior parte, se non tutti, i produttori interessati lo hanno già fatto.
Naturalmente lo spostamento dipende dalla disponibilità di Organismi Notificati, nonché dall’accettazione della documentazione richiesta come dimostrazione di conformità.

Come muoversi

Nessun marchio CE è sicuro a meno che non sia già certificato MDR.
Se un Organismo Notificato è già designato MDR, il rischio di perdere il supporto per la certificazione è inferiore a meno che l’Organismo non decida di abbandonare il mercato UE.

Gli Organismi Notificati non ancora designati potrebbero presto diventarlo o potrebbero abbandonare il mercato Europeo.
I fabbricanti dovrebbero chiedere ai propri Organismi quali sono le loro intenzioni.
Se la risposta dell’Organismo non è chiara o conferma i piani di uscita dal mercato UE, i produttori dovrebbero iniziare a preparare il loro spostamento ad altri Organismi.

Come?
Per prima cosa eseguendo un controllo rigoroso della documentazione e colmando tutte le lacune evidenziate dalla verifica.
Successivamente si dovrà creare un elenco di potenziali Organismi Notificati a cui fare richiesta e verificarne la designazione MDR.

Il Technical File in compliance al nuovo Regolamento MD

Sconto del 15% per iscrizioni anticipate (30 giorni dalla data dell’evento)
Sconto del 20% dal secondo iscritto della medesima azienda

A chi si rivolge

Il corso è dedicato ai responsabili e al team di Quality Assurance e Regulatory Affairs e a chi si occupa della redazione dei fascicoli tecnici in aziende di dispositivi medici.

Programma

Il nuovo regolamento MDR (Medical Device Regulation) ha introdotto importanti cambiamenti nell’assetto e nell’architettura del fascicolo tecnico richiesto per la conformità dei dispositivi medici. Questo corso di formazione è stato appositamente progettato per fornire una panoramica completa delle modifiche apportate dal regolamento e per fornire le competenze necessarie per la corretta elaborazione del fascicolo tecnico in conformità ai requisiti normativi.

Durante il corso, i partecipanti saranno guidati attraverso un rapido excursus sulla struttura e le disposizioni principali del regolamento MDR. Verranno esplorate le nuove responsabilità degli attori coinvolti nel processo di conformità e saranno illustrate le principali novità in termini di classificazione dei dispositivi medici, vigilanza post-marketing, gestione dei rischi e requisiti di documentazione tecnica.

Obiettivi

  • Comprendere l’architettura e le disposizioni chiave del regolamento MDR
  • Identificare le responsabilità degli attori coinvolti nel processo di conformità
  • Applicare correttamente le nuove classificazioni dei dispositivi medici
  • Comprendere le novità in materia di vigilanza post-marketing e gestione dei rischi
  • Acquisire le competenze per elaborare un fascicolo tecnico in conformità ai requisiti normativi

Principali argomenti in agenda

  • Presentazione del docente e introduzione al corso​
  • Il nuovo Regolamento: architettura generale​
  • Nuova classificazione del MD​​
  • Intended use del dispositivo​
  • ​Requisiti generali di sicurezza e prestazione​
  • Nuovi requisiti di tracciabilità​​
  • Nuove figure professionali e responsabilità​ degli operatori economici​
  • Il fascicolo tecnico alla luce del nuovo Regolamento: gestione​ e struttura e documenti correlati​​
  • Allegati 1 e 2​​
  • Notifica di cambiamenti significativi all’Ente Notificato e ad Eudamed​​
  • Post market surveillance​
  • Procedure collegate​
  • Domanda e risposte​
  • Questionario di verifica dell’apprendimento​

Si ricorda che le iscrizioni chiudono 7 giorni lavorativi prima dell’evento


POLICY DI CANCELLAZIONE
Non è possibile annullare gratuitamente la propria iscrizione dopo il ricevimento della email di CONFERMA dell’evento. Trascorso tale termine, sarà addebitata l’intera quota di iscrizione.
L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta.
In qualsiasi momento sarà possibile sostituire il nominativo dell’iscritto con altro nominativo purchè questo venga comunicato via posta elettronica almeno 1 giorno prima della data dell’evento.