Il Parlamento Europeo ha pubblicato, con entrata in vigore immediata, il regolamento 2023/607 con le nuove disposizioni transitorie per l’implementazione dei regolamenti IVDR e MDR (che avevano già subito uno spostamento delle date di entrata in vigore a causa della pandemia) .
In sintesi, cosa dicono queste nuove disposizioni:
a causa del numero elevato di dispositivi medici e dello scarso numero di Enti Notificati ad oggi approvati per la valutazione della documentazione tecnica in conformità ad MDR ed IVDR e il rilascio della marcatura CE e
dell’impreparazione di un gran numero di Fabbricanti, soprattutto piccole e medie imprese, a dimostrare la conformità ai requisiti del MDR (anche alla luce della complessità di alcuni di essi)
per impedire il blocco della circolazione di alcuni dispositivi “vitali” per i pazienti e quindi preservare sempre la salute del paziente
per garantire l’immissione sul mercato di dispositivi che hanno già iniziato l’iter di valutazione da parte di un organismo notificato approvato SICURI e conformi ai regolamenti e quindi dare all’organismo il tempo sufficiente alla valutazione
il Parlamento Europeo concede una proroga e modifica come segue.
Per IVDR (per il quale è stato completamente modificato lo scenario e non sono imposti vincoli temporali):
i dispositivi conformi alla precedente Direttiva e immessi sul mercato prima del 26/05/22 possono continuare ad essere immessi sul mercato o messi in servizio;
la Direttiva continua ad essere valida per questi dispositivi.
Per MDR
l’articolo 120 secondo comma “i certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alle precedenti direttive dal 25/05/2017 e validi fino 26/05/2021(e che non sono stati revocati successivamente) restano validi dopo questa scadenza e saranno validi
1-fino al 31/12/2027 per i dispositivi di classe III e classe IIb impiantabili ad eccezioni di materiali per sutura, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi dentali, corone dentali, viti, cunei placche e protesi, fili da sutura, chiodi, clip e connettori;
2-fino al 31/12/2028 per i classe IIb diversi da quelli sopra, per i IIa e per i classe I immessi sul mercato in condizioni di sterilità o con funzioni di misura;
3-per le altre classi per le quali per le direttive precedenti non era necessario intervento dell’organismo notificato, con dichiarazione di conformità valida emessa prima del 26/05/2021 e che alla luce del MDR incede devono passare attraverso un notified body, possono continuare ad essere immesse sul mercato fino al 31/12/2028.
Per le classi descritte sopra l’immissione sul mercato e la messa in servizio è consentita se
non sono intervenute modifiche di progetto e destinazione d’uso significative
i dispositivi non presentano rischio inaccettabile per il paziente
entro il 26/05/2024 il fabbricante ha implementato un SGQ in accordo all’articolo 10 del MDR
entro il 26/05/2024 il fabbricante e il mandatario EU hanno presentato ad un Organismo Notificato approvato domanda di valutazione dei dispositivi descritti sopra e sottoscritto con l’Organismo un accordo per la valutazione come da allegato VII. In particolare i dispositivi classe III impiantabili su misura dovranno seguire questa prescrizione.
Per quanto riguarda EUDAMED (quando sarà totalmente attivo) non ci sono modifiche.
Gli organismi che hanno rilasciato i certificati ancora in corso di validità continuano ad essere responsabili della sorveglianza dei dispositivi già da loro certificati (a meno che il fabbricante non abbia già identificato e sottoscritto un accordo con un nuovo Organismo approvato per la valutazione)
Quindi, tutti i dispositivi continuano a circolare sulla base dei certificati che sono considerati ancora attivi e dovranno adeguarsi nei tempi sopra descritti.
Articolo a cura di Dr.ssa Fabiana Tornatora GxP Compliance Expert, Adeodata srl
Il Parlamento Europeo ha votato a stragrande maggioranza a favore di un emendamento per estendere le scadenze di transizione del regolamento sui dispositivi medici (MDR) e del regolamento sui dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDR).
Il voto, avvenuto il 16 febbraio a seguito di una riunione plenaria del Parlamento Europeo, rappresenta un passo significativo verso una proroga formale delle scadenze di conformità all’MDR e all’IVDR per alcuni produttori di dispositivi.
I prossimi step
L’emendamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE), ma prima deve essere adottato dal Consiglio Europeo (previsto per la fine di febbraio). Dopo l’adozione da parte del Consiglio Europeo, può iniziare il processo formale di pubblicazione in Gazzetta, che in genere richiede fino a 30 giorni.
Le nuove timeline
La modifica stabilirà le seguenti tempistiche di transizione per i dispositivi interessati:
Legacy Class III e Class IIb impiantabili: Dicembre 2027
Legacy Class IIa e Class I: Dicembre 2028
Class III impiantabili custom: Maggio 2026
I produttori i cui certificati di marchio CE sono destinati a scadere prima della pubblicazione definitiva dell’emendamento nella GUUE possono beneficiare di un accesso temporaneo al mercato ai sensi dell’articolo 97 del MDR fino all’ufficializzazione dei nuovi termini di conformità.
La Commissione Europea intende proporre modifiche al Regolamento sui dispositivi medici (MDR) e al Regolamento sui dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDR) in seguito all’aumento delle preoccupazioni per le interruzioni delle forniture di dispositivi.
Negli ultimi mesi, gli Stati membri, i membri del Parlamento Europeo e le parti interessate del settore hanno espresso la preoccupazione che le gravi sfide legate all’attuazione della MDR minaccino la continua disponibilità di dispositivi medici necessari per i sistemi sanitari e i pazienti nell’UE; queste sfide possono inoltre compromettere l’accesso ai dispositivi medici innovativi in Europa.
Durante la riunione dell’Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) del dicembre 2022, la Commissione si è impegnata a stabilire le azioni da intraprendere per affrontare la prevedibile carenza di dispositivi medici nell’UE causata dalle sfide legate all’attuazione della MDR.
Principali emendamenti in esame
Nella Proposta n. 15520/22, i Commissari Europei hanno presentato le modifiche ai Regolamenti, tra cui:
Estensione dei periodi di transizione di cui all’articolo 120(3) MDR in base alla classificazione del rischio dei dispositivi, con nuove scadenze al 2027 per i dispositivi di Classe III e Classe IIb ad alto rischio e al 2028 per i dispositivi di Classe IIa e Classe I a basso rischio che richiedono valutazioni di conformità da parte di Organismi Notificati.
Estendere la validità dei certificati CE rilasciati ai sensi della precedente Direttiva sui Dispositivi Medici (MDD) 93/42/CEE e della Direttiva sui Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (AIMDD) 90/385/CEE, se necessario ai fini legali o di accesso al mercato di un Paese terzo.
Applicare le estensioni solo ai dispositivi con profili di salute e di rischio accettabili, che non hanno subito modifiche significative in termini di progettazione o di uso previsto e i cui processi di certificazione dei requisiti MDR sono già stati avviati dai fabbricanti.
Eliminazione della disposizione “sell off” nell’articolo 120(4) MDR e nell’articolo 110(4) IVDR.
Concentrarsi su “ciò che è assolutamente necessario in questo momento” per favorire l’adozione tempestiva degli emendamenti legislativi ai regolamenti.
Affrontare questioni strutturali come la gestione dei dispositivi di nicchia nel lungo periodo.
Sconto del 15% per iscrizioni anticipate (30 giorni dalla data dell’evento) Sconto del 20% dal secondo iscritto della medesima azienda
A chi si rivolge
Il corso è rivolto al top management, ai responsabili di funzione, ai professionisti in ambito qualità e certificazione e coloro che nelle aziende di dispositivi medici / IVD possono essere attivamente coinvolti nella definizione e conduzione di processi aziendali.
Programma
Il corso, novità dell’anno 2023 e sviluppato in due mattinate consecutive, si pone l’obiettivo di analizzare i requisiti delle norme EN ISO 13485:2016 / A11:2021 e ISO 9001:2015 con particolare attenzione agli aspetti relativi ai requisiti con scopo regolatorio. Ci si soffermerà sugli aspetti di responsabilità del top management e su come questi influenzino l’efficacia di un sistema di gestione aziendale per la qualità.
Il docente illustrerà gli elementi relativi all’operatività delle attività di gestione, estesa a tutti i processi aziendali aventi potenziale influenza sulla qualità del prodotto finito o del servizio offerto e focalizzerà l’attenzione sul forte vincolo esistente fra qualità e valore aziendale (costi della qualità).
Si accennerà inoltre ai collegamenti fra lo standard EN ISO 13485:2016 / A11:2021 e il regolamento Europeo UE 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici.
Principali argomenti in agenda
Cenni alle definizioni / terminologia / concetti base
Il collegamento fra gli standard tecnici di gestione del sistema aziendale e le leggi di riferimento
Efficienza ed efficacia del sistema impresa
Qualità e valore: i costi della qualità e i benefici correlati
Aspetti di responsabilità della Direzione
Gestione delle risorse
Le fasi operative:
Processi relativi al cliente
Progettazione
Approvvigionamenti
Pianificazione e gestione della produzione/erogazione del servizio
Convalida dei processi produttivi
Identificazione e rintracciabilità
Conservazione e movimentazione dei prodotti
Dispositivi di monitoraggio e misura
La gestione del miglioramento
Si ricorda che le iscrizioni chiudono 7 giorni lavorativi prima dell’evento
POLICY DI CANCELLAZIONE Non è possibile annullare gratuitamente la propria iscrizione dopo il ricevimento della email di CONFERMA dell’evento. Trascorso tale termine, sarà addebitata l’intera quota di iscrizione. L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta. In qualsiasi momento sarà possibile sostituire il nominativo dell’iscritto con altro nominativo purchè questo venga comunicato via posta elettronica almeno 1 giorno prima della data dell’evento.
Il Medical Device Coordination Group (MDCG) ha pubblicato una nuova linea guida sulle responsabilità dei Rappresentanti Autorizzati. Il documento chiarisce il ruolo e i requisiti di un Rappresentante Autorizzato ai sensi del Regolamento Medical Device e IVD.
Authorised representative: any natural or legal person established within the Union who has received and accepted a written mandate from a manufacturer, located outside the Union, to act on the manufacturer’s behalf in relation to specified tasks with regard to the latter’s obligations under this regulation.
Article 2(32) MDR and Article 2(25) IVDR
Per i fabbricanti che non sono stabiliti nell’Unione, il Rappresentante Autorizzato svolge un ruolo fondamentale nel garantire la conformità dei dispositivi prodotti da tali fabbricanti e funge da referente per i fabbricanti stabiliti nell’Unione e da collegamento tra produttore e Autorità nazionali competenti. L’articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR) e del Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDR) medici in vitro (IVDR) delinea gli obblighi e le responsabilità di questa figura.
Where a manufacturer of a device is not established in a Member State, the device may only be placed on the Union market if the manufacturer designates a sole authorised representative.
Article 11(1) MDR and IVDR
Qual è il ruolo di un Rappresentante Autorizzato EU?
Le sue responsabilità includono:
Redigere un mandato scritto concordato di comune accordo che soddisfi l’articolo II(3) del Regolamento.
Fornire il mandato su richiesta all’Autorità competente.
Assistere in alcune registrazioni di dispositivi medici e IVD.
Essere identificati sull’etichetta dei prodotti in tutta Europa.
Verificare l’esistenza della dichiarazione di conformità UE e dei documenti tecnici.
Verificare che il produttore effettui un’adeguata valutazione di conformità.
Tenere copia della dichiarazione di conformità.
Rispettare i requisiti di registrazione di MDR e IVDR registrandosi in EUDAMED e aggiornando le informazioni entro una settimana da una modifica.
Eseguire i compiti specificati nel mandato concordato con il produttore.
Cooperare nella segnalazione degli incidenti e delle azioni correttive per la sicurezza sul campo (FSCA) con i distributori, gli importatori e le Autorità competenti.
Avere a disposizione in maniera permanente almeno una Persona Responsabile della Conformità Regolamentare che possieda le competenze richieste in merito ai requisiti normativi per i dispositivi o i diagnostici in vitro nell’Unione.
I produttori devono indicare il nome e l’indirizzo del Rappresentante Autorizzato sull’etichetta del prodotto, sull’imballaggio esterno e/o sulle istruzioni per l’uso. L’Autorità competente può ispezionare un Rappresentante Autorizzato in qualsiasi momento per determinare se ha compreso il suo ruolo, se ha accesso diretto alla documentazione del cliente (come il fascicolo tecnico/documento di progettazione) e se ha messo in atto processi per garantire il pieno svolgimento delle sue attività.
Secondo l’articolo 11(3)(h) dei Regolamenti, la cessazione del mandato è un diritto del Rappresentante Autorizzato previo avviso alla Commissione, all’Autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito e, se necessario, all’Organismo Notificato che ha partecipato alla valutazione di conformità del dispositivo. Se il motivo della cessazione è una non-conformità del fabbricante, si consiglia al Rappresentante Autorizzato di darne comunicazione alle Autorità competenti. Alla cessazione del mandato, il Rappresentante Autorizzato è in ogni caso tenuto a cooperare con le Autorità per i dispositivi immessi sul mercato durante il periodo di designazione.
La Commissione Europea ha pubblicato la nuova versione del manuale sulla qualifica e la classificazione dei dispositivi medici e IVD borderline.
Determinare se un prodotto rientra nella definizione di dispositivo medico e l’applicazione delle regole di classificazione è di competenza delle Autorità degli Stati membri mentre l’applicazione delle regole di classificazione è competenza delle Autorità degli Stati membri in cui il prodotto commercializzato.
Una volta che il prodotto è qualificato come dispositivo medico, viene assegnata una certa classe di rischio (I, IIa, IIb, III). Per i prodotti qualificati come IVD, le classi di rischio sono A, B, C e D. Gli aspetti riguardanti la classificazione dei dispositivi medici sono regolati dall’articolo 51 dell’MDR e dall’Annex VIII e dall’articolo 47 e dall’Annex VIII per gli IVD. In questo manuale, i casi di classificazione sono quelli per i quali le Autorità degli Stati Membri hanno identificato una difficoltà nell’applicazione delle regole di classificazione.
Il manuale deve essere letto insieme ad altri documenti quali:
MDCG 2022-5 Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
MDCG 2019-11 Qualification and classification of software – Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746.
MDCG 2021-24 Guidance on classification of medical devices
MDCG 2020-16 Guidance on classification rules for in vitro diagnostic medical devices under Regulation (EU) 2017/746.
Novità del nuovo manuale
Nuovi esempi di prodotti borderline dispositivi medici-IVD; dispositivi medici-biocidi; dispositivi medici-DPI; dispositivi medici-alimenti; dispositivi medici-prodotti cosmetici;
Considerazioni sui prodotti per le terapie avanzate (ATMPs);
Riferimenti a casi rilevanti;
Inclusione di dispositivi e prodotti legati al COVID-19 (borderline medical device, IVD, biocidi e PPE).
Stop agli aggiornamenti su MDD, IVDD, AIMDD
Il Gruppo di coordinamento dei dispositivi medici (MDCG) della Commissione Europea prevede aggiornamenti regolari del nuovo Manuale.
Le informazioni relative alle precedenti Direttive sui Dispositivi Medici (MDD), sui Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro (IVDD) e sui Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (AIMDD) rimarranno disponibili a scopo di riferimento fino a quando i dispositivi con marcatura CE rilasciata in base alle Direttive rimarranno sul mercato europeo.
Le informazioni sui borderline e sulla classificazione relative alle Direttive non saranno più aggiornate nel nuovo manuale dopo l’entrata in vigore della MDR e della IVDR.
Fonte:
Manual on borderline and classification for medical devices under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices. Version 1 – September 2022
Il 25 ottobre, l’MHRA ha annunciato che l’introduzione del Regolamento UK per i dispositivi medici (UK Medical Device Regulation) sarà posticipata di 12 mesi. La nuova data è stata stabilita a luglio 2024.
Poiché la nuova normativa sui dispositivi medici comporta un profondo cambiamento della legge precedente, la transizione dovrebbe poter essere effettuata senza interrompere l’assistenza ai pazienti del Regno Unito. Secondo l’MHRA, questo obiettivo non potrà essere raggiunto entro il 20 giugno 2023.
Alla fine di giugno 2022, l’MHRA ha pubblicato una dichiarazione governativa sulla futura regolamentazione dei dispositivi medici. Il documento illustra i cambiamenti previsti, comprese le disposizioni transitorie per i dispositivi con marchio CE e UKCA immessi sul mercato nel Regno Unito. A questo proposito, i produttori potranno ancora immettere sul mercato dispositivi medici con marchio CE dopo il 1° luglio 2023. Le disposizioni transitorie per i dispositivi con marchio CE e UKCA si applicheranno nel Regno Unito a partire dal luglio 2024.
Il Database Europeo per i Medical Devices, detto Eudamed, rappresenta un elemento importante delle nuove normative europee sui dispositivi medici e sugli IVD. Eudamed è il database che verrà utilizzato per monitorare la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi medici ai sensi dei regolamenti Medical Devices Regulation (MDR 2017/745) e In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (IVDR 2017/746). Secondo quanto riportato dalla Commissione Europea nella Eudamed timeline aggiornata lo scorso Giugno 2022, il Database Europeo per i Medical Devices entrerà in vigore nel 2024, quando tutti e 6 i suoi moduli saranno ultimati.
Chi popolerà Eudamed
Poiché Eudamed è inteso principalmente come un database, le sue funzionalità sono: aggiunta di nuovi record, aggiornamento di quelli esistenti, ricerca, modifica dello stato di moduli o documenti.
Questo database verrà popolato dagli Operatori Economicie dagli Sponsor, proprietari dei dati e responsabili della loro qualità. Una parte di questi dati sarà accessibile al pubblico. Gli Operatori Economici – produttori, importatori, rappresentanti autorizzati – sono identificati dal Single Registration Number (SRN), mentre gli Sponsor da un ID. SRN e ID, due codici identificativi che hanno praticamente la stessa funzione, vengono rilasciati dagli Stati Membri in cui questi attori hanno sede. Nel caso in cui Operatori Economici e Sponsor non fossero europei, SRN e ID verranno rilasciati rispettivamente a un Rappresentante Autorizzato (AR) e a un Rappresentante Legale, entrambi con sede in Europa. Un fabbricante che importa dispositivi da un altro produttore al di fuori dell’UE ha bisogno di due SRN: uno come fabbricante e uno come importatore. Inoltre, ogni attore deve nominare almeno un Local User Administrator (LUA) che ha il compito di nominare utenti e autorizzarli a eseguire attività specifiche (inserimento, revisione, caricamento, ecc.).
I distributori non possono richiedere un SRN e non possono inserire dati in Eudamed. Possono però accedere al sito pubblico del database per consultare e verificare i dati relativi ai dispositivi che distribuiscono.
Altri attori che popoleranno l’Eudamed sono le Autorità Competenti, gli Organismi Notificati e gli Stati Membri dell’UE.
I moduli di Eudamed
Il modulo degli Actors è il primo a dover essere popolato con i dati di Operatori Economici, Sponsor e Persone Responsabili della compliance regolatoria. Anche i fabbricanti extra-europei devono compilare questo modulo, richiedendo un codice SRN all’Autorità Competente dello Stato Membro dove risiede il suo AR e registrando uno o più LUA.
Il modulo dei Devices è necessario per registrare i dispositivi medici associandoli a uno Unique Device Identifier (UDI). L’UDI ha due varianti:
UDI-DI (Device Identity) è legato a una specifica variante dello stesso device (numero diverso di dispositivi in un unica confezione, lingua diversa utilizzata per l’etichetta e le istruzioni);
UDI-PI (Product Identifier) identifica uno specifico lotto o numero di serie dei dispositivi.
In questo modulo, il produttore carica i certificati dei dispositivi che ha registrato.
Il modulo del Notified Body contiene diversi dati, tra cui nomi degli esperti che ne fanno parte. Uno dei processi di cui si occupa l’Organismo Notificato è il rilascio, il rifiuto, la sospensione e il ritiro del Marchio CE; inoltre, controlla i certificati caricati dai produttori.
Il modulo Clinical Investigation raccoglie i dati degli studi clinici su dispositivi medici e IVD. E’ lo Sponsor a popolare il database con dati, notifiche, aggiornamenti, avvisi di conclusione di uno studio, informazioni su eventi avversi, oltre a fornire i report conclusivi degli studi. Anche le Autorità Competenti possono inserire dati e modificare lo stato di uno studio.
Il modulo sulla Vigilance è gestito da diversi attori. Innanzi tutto dai produttori, che sono tenuti a caricare i report degli incidenti, seguiti da report di follow-up e finali. Eudamed supporta le segnalazioni di incidente che possono portare a un FSCA (Field Safety Corrective Action) e distribuisce i rapporti FSCA a tutti gli Stati Membri coinvolti per consentire la comunicazione al pubblico del Field Safety Notice (FSN). La sorveglianza post-market (PMS) comporta il monitoraggio dei trend. I produttori possono segnalare trend di incidenti non gravi o da cui sono attesi effetti collaterali indesiderati che mostrano un aumento statisticamente significativo della frequenza o della gravità. Questi rapporti sulle tendenze, una volta caricati in Eudamed, sono messi a disposizione delle Autorità Competenti (che possono inserire commenti) e degli Organismi Notificati (che possono solo leggerli).
Il modulo della Market Surveillance consente agli Stati Membri di caricare:
sintesi dei risultati della sorveglianza del mercato;
relazioni delle ispezioni effettuate presso gli Operatori Economici;
relazioni sui dispositivi che presentano un rischio inaccettabile;
informazioni relative alla non conformità dei prodotti;
informazioni sulle misure di protezione della salute;
revisioni delle proprie attività di sorveglianza del mercato.
Queste informazioni saranno conservate quasi esclusivamente tra le Autorità Competenti e la Commissione Europea, mentre le relazioni di sintesi che gli Stati Membri devono redigere in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato saranno aperte al pubblico.
Cosa vedrà il pubblico
Una parte di Eudamed sarà aperta al pubblico, nello specifico saranno consultabili:
Identità degli Operatori Economici e degli Sponsor
UDI-DI (basic) e serie limitate di dati dei dispositivi
Codici della nomenclatura dei dispositivi medici e le loro descrizioni
Elenco degli Organismi Notificati designati sotto MDR e IVDR
Certificati di marcatura CE rilasciati e rifiutati
Sintesi su sicurezza e prestazioni cliniche
Richieste e notifiche di indagini cliniche o studi sulle prestazioni, ad eccezione delle domande ritirate
Eventi avversi e carenze del dispositivo
Sintesi delle indagini cliniche o degli studi sulle prestazioni prima dell’immissione in commercio dei dispositivi o entro un anno dalla registrazione in Eudamed
FSN/FSCA finali
Relazioni di sintesi sulle attività di sorveglianza del mercato degli Stati Membri
Eudamed sarà disponibile in 24 lingue, selezionabili dalla schermata inziale.
Le informazioni contenute in Eudamed saranno destinate principalmente all’identificazione e alla localizzazione dei dispositivi e degli attori, alla comprensione dei rischi per la popolazione e alla loro comunicazione efficace. Questi scopi vengono rispecchiati dai sei moduli di Eudamed.
N.B. Questo articolo si basa sulle Functional Specification di Eudamed pubblicate sul sito dell’Unione Europea. Attualmente il documento è ancora in fase di revisione.
Il regolamento UE sui dispositivi medici (MDR 2017/745) pone l’accento sugli studi di follow-up clinico post-market (PMCF) per la raccolta di dati strutturati su un dispositivo. Uno studio di PMCF esamina le prestazioni del dispositivo per verificarle e raccogliere informazioni sulla sua sicurezza. In base all’MDR, i produttori dovrebbero eseguire più studi PMCF durante tutto il ciclo di vita del dispositivo, quindi è importante capire come condurre uno studio significativo.
Qualche definizione
Cosa si intende per evidenza clinica?
‘clinical evidence’ means clinical data and clinical evaluation results pertaining to a device of a sufficient amount and quality to allow a qualified assessment of whether the device is safe and achieves the intended clinical benefit(s), when used as intended by the manufacturer;
MDR 2(51)
Cosa si intende per dato clinico?
‘clinical data’ means information concerning safety or performance that is generated from the use of a device and is sourced from the following: – clinical investigation(s) of the device concerned – clinical investigation(s) or other studies reported in scientific literature, of a device for which equivalence to the device in question can be demonstrated, – reports published in peer reviewed scientific literature on other clinical experience of either the device in question or a device for which equivalence to the device in question can be demonstrated, – clinically relevant information coming from post-market surveillance, in particular the post-market clinical follow-up
La mancanza di evidenze cliniche è il motivo principale per cui non si ottiene la marcatura CE o il rinnovo della certificazione. Sia MDR che la MEDDEV 2.7/1 rev.4 richiedono sufficienti evidenze cliniche per confermare la conformità di un dispositivo. Anche la MDCG 2020-6 è interamente dedicata alle evidenze cliniche per i dispositivi legacy e fornisce una guida facilitata all’applicazione del capitolo VI e dell’Annex XIV dell’MDR con riferimento alla MEDDEV 2.7/1 rev.4 e alla MEDDEV 2.12/2 rev.2. Inoltre, l’appendice III della MDCG 2020-6 fornisce una gerarchia delle evidenze per la conferma della conformità.
1
Risultati di studi clinici di alta qualità che considerano tutte le varianti
2
Risultati di studi clinici di alta qualità con qualche gap
3
Risultati provenienti da sistemi di raccolta di dati clinici di alta qualità
4
Risultati di studi con potenziali difetti metodologici ma con dati che possono ancora essere quantificati
5
Dati di equivalenza
6
Valutazione dello stato dell’arte
7
Dati provenienti dalla vigilanza e dai reclami
8
Dati proattivi della PMS
9
Case report individuali
10
Compliance a elementi non-clinici di specifiche comuni rilevanti
11
Test simulati
12
Test pre-clinici e conformità agli standard
Piano di sviluppo clinico
Ogni produttore dovrebbe sviluppare un Clinical Evaluation Plan, tenerlo aggiornato e capire come raccogliere sufficienti dati clinici per i nuovi dispositivi.
Nell’Annex XIV, 1(A) si richiede che i produttori, per pianificare, condurre e documentare la valutazione clinica, stabiliscano e aggiornino un clinical evaluation plan che includa:
identificazione dei requisiti di sicurezza generale e di performance che richiedono il supporto di dati clinici rilevanti;
intended purpose del dispositivo;
gruppi target con indicazioni e controindicazioni;
descrizione dettagliata dei benefici clinici previsti con parametri di outcome clinici specifici;
specifica dei metodi utilizzati;
una lista dei parametri utilizzati per determinare, sulla base dello stato dell’arte in medicina, l’accettabilità del rapporto rischio-beneficio;
indicazione di come affrontare i problemi di rischio legati a componenti specifiche;
un clinical development plan che indichi la progressione dalle indagini esplorative alle indagini di conferma, e un PMCF con un’indicazione degli step fondamentali e una descrizione di potenziali criteri di accettazione.
Post-market surveillance
Per PMS si intende qualsiasi attività condotta dal produttore in accordo con gli altri operatori economici per stabilire e tenere aggiornata una procedura per la raccolta e la revisione dei dati sull’uso dei dispositivi sul mercato. Lo scopo è identificare tempestivamente le criticità e implementare azioni preventive e correttive. La ISO TR20416 del 2020 fornisce una guida alla pianificazione della PMS. L’implementazione di procedure di qualità e di template così come la conduzione di risk assessment sono requisiti essenziali per la pianificazione e la conduzione di PMS.
Obiettivi della PMS:
monitorare la sicurezza e la performance (ISO TR 20416)
contribuire alla gestione del ciclo di vita del dispositivo (ISO TR 20416)
rispondere ai requisiti regolatori (ISO TR 20416)
identificare azioni preventive e correttive necessarie alla sicurezza (MDR VII (83))
migliorare la usability, la performance e la sicurezza (MDR VII (83))
identificare i trend (MDR VII (88))
I dati provenienti dalle attività di PMS devono essere utilizzati per aggiornare:
l’analisi di rischio
le informazioni di sviluppo e produzione
le istruzioni d’uso e le etichette
la valutazione clinica
Post-market Clinical Follow-up
Il Post-Market Clinical Follow-up è da considerarsi un processo continuo di aggiornamento della valutazione clinica. Il produttore deve raccogliere proattivamente ed analizzare i dati provenienti dal mercato allo scopo di confermare la sicurezza e la performance del dispositivo lungo tutta la sua vita, di assicurare l’accettabilità dei rischi identificati e di identificare i nuovi rischi e gli effetti avversi. Queste attività erano già richieste nella MDD e trovano un rinforzo nell’MDR.
Il piano di PMCF include (MDR XIV (B)) :
obiettivi specifici
metodi e procedure generali e specifici
razionale per la scelta di metodi e procedure
tempistiche adeguatamente giustificate
valutazione di dati clinici relativi a dispositivi simili o equivalenti
riferimento a parti rilevanti del CER e del risk management
riferimento a specifiche o a standard armonizzati utilizzati dal produttore
riferimento a linee guida
Come iniziare un PMCF?
elencare tutte le informazioni e i dati clinici disponibili da precedenti attività relative al dispositivo e a dispositivi equivalenti
ricerca in letteratura
includere i sistemi di vigilanza nella ricerca
identificare i rischi
definire quali parametri, caratteristiche di sicurezza e performance non sono o sono inadeguatamente supportati da evidenze cliniche
Di fondamentale importanza è la protezione dei dati personali, pertanto è necessario fare riferimento al GDPR e non dimenticare di raccogliere il consenso informato del paziente che aderisce allo studio.
Non è da trascurare nemmeno l’Assicurazione Qualità. Per tutte le attività legate al PMCF bisognerebbe:
generare un piano che descriva tutte le attività pianificate
usare una base dati convalidata
verificare i dati
avere in essere procedure di qualità standard
E’ necessario poi mettere a budget le attività di PMCF, considerando l’impatto a lungo termine sul business e valutando se affidare le attività a risorse interne o in outsourcing. Serviranno risorse per:
medical writing
biostatistica
gestione del progetto
QA
Regolatorio
monitoraggio e gestione dei dati
Quando condurre uno studio di PMCF?
Per confermare la sicurezza o la performance clinica di un dispositivo marcato CE
Per rispondere a domande sulla sicurezza a lungo termine o sulla performance di un dispositivo
In caso di change significativi
Se le attività di sorveglianza post-market hanno fatto sorgere dubbi sulla sicurezza
Quando la marcatura CE si basa sull’equivalenza
Se la classe di rischio del dispositivo aumenta
Dopo richiesta da parte di un Organismo Notificato
Approvazione dello studio
Uno studio di PMCF deve essere approvato dal Medical Ethics Committee (non è necessaria l’approvazione dell’Autorità competente). Tuttavia il processo di approvazione differisce all’interno dei vari Stati Membri. Di norma sono necessari all’approvazione:
investigational plan
form per il consenso informato
istruzioni d’uso e certificato CE
documenti di qualifica del sito
Pianificare in modo errato il proprio studio potrebbe portare alla necessità di approvazione da parte dell’Autorità competente: ad esempio se si pianifica un assessment non in accordo con la pratica clinica, oppure se si prevede un uso off-label del dispositivo.
Per tutti gli studi di PMCF deve essere generato un investigational plan che includa:
le ipotesi dello studio
gli obiettivi
strategia statistica
il progetto di uno studio con un razionale scientifico
i parametri chiave dello studio (criteri di inclusione/esclusione, numero di soggetti coinvolti, timeline ecc.)
le considerazioni etiche
Lo studio deve essere adeguatamente controllato per assicurare la compliance con il clinical investigation plan, deve prevedere l’analisi dei dati e un report finale che faccia riferimento alle ipotesi e agli obiettivi iniziali. Per assicurare la validità dei dati raccolti bisognerebbe valutare la compliance alla ISO 14155:2020 e prevedere una gestione elettronica e centralizzata dei dati.
Fattori chiave per determinare il successo, i costi e la durata dello studio
Negli studi clinici, molti fattori contribuiscono a determinare il successo, i costi e la durata dello studio:
pianificazione accurata
selezione del sito/Paese
fondi sufficienti
consapevolezza delle proprie possibilità
Per quanto riguarda la pianificazione dello studio è importante coinvolgere medici esperti nelle indicazioni previste dal dispositivo ma anche esperti nella conduzione di studi clinici. Bisognerebbe limitare i dati raccolti ai soli must have e valutare la raccolta di dati aggiuntivi significativi. Un altro punto da considerare è l’allineamento degli endpoints dello studio con l’Organismo Notificato ed evitare gli studi standardizzati. Bisogna limitare al minimo i criteri di inclusione/esclusione e pianificare una timeline realistica. La dimensione del campione deve essere valutata da uno statistico e deve essere il più piccola possibile perchè la numerosità impatta sui costi e sui tempi. La selezione del sito impatta in modo significativo sulla durata dello studio e sulla qualità dei dati, dunque i siti devono avere esperienza nell’uso del dispositivo utilizzato nello studio, devono essere esperti nella conduzione di studi clinici e avere accesso alla popolazione di pazienti necessaria. Il sito selezionato deve inoltre avere risorse e infrastrutture sufficienti.
PMCF evaluation report
Una volta che lo studio è stato pianificato e condotto, è necessario che i risultati siano analizzati e documentati in un PMCF evaluation report, che è parte del clinical evaluation report e della documentazione tecnica. Le conclusioni del PMCF devono essere tenute in considerazione per la valutazione clinica e per la gestione del rischio.
Altri documenti
Lo PSUR (Periodic Safety Update Report) fornisce, lungo tutto il ciclo di vita del dispositivo, informazioni quali:
caratteristiche della popolazione che usa il device
summary dei risultati del PMS, inclusi i risultati principali del PMCF
razionale e descrizione delle azioni preventive e correttive intraprese
conclusione del rapporto rischio-beneficio
Lo PSUR si aggiorna annualmente per i dispositivi in classe IIB e III, quando necessario e almeno ogni 2 anni per i dispositivi in classe IIA.
Il Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) è obbligatorio per i dispositivi impiantabili e in classe III (eccetto per i dispositivi investigational e custom-made). Deve essere scritto in modo comprensibile all’utilizzatore e al paziente e deve essere disponibile in EUDAMED. La sua bozza è parte della documentazione da inviare all’Organismo Notificato.
Nell’estate 2022, i Ministri della Salute hanno invitato i rappresentanti di tutte le parti interessate a contribuire ad un piano d’azione per migliorare la capacità degli Organismi Notificati (NB) di supportare i produttori di dispositivi medici e IVD, e facilitare il passaggio al regolamento sui dispositivi medici (MDR) e diagnostici in vitro (IVDR).
La Commissione Europea ha ora pubblicato la versione finale del piano d’azione e il gruppo di coordinamento dei dispositivi medici della CE (MDCG) ha pubblicato un documento di sintesi in cui spiega i dettagli ed elenca le raccomandazioni.
Supportare la capacità degli Organismi Notificati
Il documento di sintesi identifica le azioni necessarie ad evitare la carenza di dispositivi sul mercato EU, che potrebbe avere come conseguenza l’interruzione della fornitura dei dispositivi ai pazienti. Il piano d’azione suggerisce anche dei modi per contribuire al miglior accesso al mercato EU per i device innovativi.
Le azioni per migliorare la capacità dei NB di eseguire le valutazioni di conformità e rilasciare la marcatura CE secondo MDR e IVDR prevedono che:
I NB sfruttino gli audit ibridi in determinate circostanze, ad esempio per condurre una valutazione di conformità in modo tempestivo.
I NB consentano ai produttori di sfruttare l’esperienza derivata dalle valutazioni di conformità alla Direttiva sui dispositivi medici (MDD) o sui diagnostici in vitro (IVDD) ai fini delle procedure di valutazione ai sensi dell’MDR e dell’IVDR.
L’MDCG esorti i NB a utilizzare la flessibilità descritta nell’MDCG 2022-14 sulla “sorveglianza adeguata” ai sensi dell’articolo 120, paragrafo (3), consentendo agli Organismi Notificati di eseguire audit combinati MDD e IVDD, e MDR e IVDR.
L’MDCG esamini le sue linee guida al fine di eliminare i carichi di lavoro amministrativi dei NB.
Si accelerino gli sviluppi di EUDAMED.
Si rafforzino le capacità dei NB esistenti e potenziali. Potrebbe sembrare facile, ma questo miglioramento richiede tempo e risorse, dal momento che servono attività di formazione, coaching e tirocinio per il personale.
Gli Organismi Notificati snelliscano le procedure amministrative interne.
Venga preparato un atto delegato della Commissione per modificare la frequenza delle rivalutazioni complete dei NB. Attualmente, la rivalutazione completa deve essere effettuata 3 anni dopo la notifica e poi ogni 4 anni. La tempistica per la prima rivalutazione completa dopo la notifica potrebbe essere differita fino a 5 anni.
I NB non ancora designati compiano tutti gli sforzi per accelerare il processo di designazione.
L’MDCG cerchi di trovare i mezzi per aggiungere codici alla designazione dei NB in modo tempestivo.
I NB e le Autorità applichino i requisiti legali in modo armonizzato. Alle parti dovrebbe essere concessa flessibilità su come dimostrare la conformità ai requisiti legali, nonché il tempo necessario per integrare i nuovi orientamenti.
Migliorare l’accesso agli Organismi Notificati
Per migliorare l’accesso agli Organismi Notificati per la valutazione della conformità e ai fini della certificazione CE, l’MDCG esorta i NB a rendere pubbliche le loro tariffe standard, tenendo conto degli interessi delle piccole e medie imprese imprese in relazione a queste tariffe. Si raccomanda inoltre di pubblicare le tariffe in modo che i produttori possano confrontare facilmente i prezzi.
Inoltre, l’MDCG raccomanda che gli Organismi Notificati assegnino tempestivamente risorse alle PMI e a chi richiede la prima certificazione per facilitare l’accesso al mercato UE.
Migliorare la preparazione dei produttori di dispositivi
Il position paper include anche azioni e raccomandazioni per supportare la preparazione dei produttori in merito alla compliance a MDR e IVDR. Queste azioni prevedono che:
Tutti i produttori conoscano le raccomandazioni della MDCG 2022-11 per evitare le carenze di dispositivi.
I NB e i produttori instaurino un dialogo strutturato prima e durante la valutazione di conformità, nonostante i Regolamenti già prevedano obblighi stretti.
Le PMI e chi fa richiesta per la prima volta conoscano i requisiti legali per la compliance.
Infine, si sottolinea che le Autorità Competenti possono concedere deroghe alle procedure di valutazione della conformità solo se l’uso del dispositivo in questione è nell’interesse della salute pubblica, della sicurezza del paziente o della salute del paziente.