È ora disponibile l’undicesima edizione della Farmacopea Europea (Ph. Eur.). I titolari di Attestati di idoneità alle monografie della farmacopea (CEP) sono invitati ad aggiornare le loro domande secondo le monografie riviste che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, e a seguire le istruzioni fornite dal Consiglio Europeo.
La tabella alla fine di questo articolo fornisce un elenco di sostanze coperte da un CEP e per le quali la monografia è stata rivista nella nuova edizione.
Responsabilità
In base alle Direttive 2001/83/CE e 2001/82/CE e successive modifiche, è responsabilità del produttore rispettare l’attuale versione della monografia di farmacopea, e quindi aggiornare la specifica quando viene pubblicata una nuova versione della monografia. Inoltre, la Direzione Europea per la Qualità dei Medicinali e dell’Assistenza Sanitaria (EDQM) garantisce che i CEP facciano sempre riferimento alla versione più recente della farmacopea.
Oltre all’annuncio web, EDQM contatterà i titolari del CEP per fornire maggiori dettagli su come procedere. Tuttavia, resta responsabilità del titolare del CEP rispettare i requisiti della monografia e, se necessario, aggiornare le rispettive domande al più tardi entro la data di attuazione della monografia rivista, indipendentemente dal fatto che sia stato contattato da EDQM.
La necessità di presentare le informazioni all’EDQM a seguito di una revisione della monografia dipende dalle modifiche apportate alla monografia. Gli aggiornamenti delle monografie sono classificati dall’EDQM in due categorie, denominate “Caso A” e “Caso B”, e ciò determina le informazioni richieste. Nell’elenco delle monografie di seguito, è indicata quale classificazione è applicabile.
Caso A e Caso B
- Caso A
La specifica della sostanza dovrebbe essere aggiornata secondo la nuova monografia. A meno che il titolare del CEP non abbia fatto riferimento alla “versione attuale della monografia” (senza fornire dettagli sui test e sui metodi nella domanda CEP), la specifica aggiornata dovrebbe essere inclusa nella successiva richiesta di revisione presentata a EDQM. Laddove il titolare del CEP abbia fatto riferimento alla “versione attuale della monografia”, la monografia rivista deve essere attuata senza la necessità di aggiornare la specifica della sostanza alla successiva richiesta di revisione.
- Caso B
Questo caso riguarda le modifiche alla monografia che richiedono la presentazione di dati ad EDQM.
Un fascicolo aggiornato che dimostri che la sostanza è conforme ai requisiti della monografia rivista dovrebbe essere fornito entro tre mesi dal momento in cui l’EDQM ha contattato il titolare del CEP. L’azienda è invitata a fornire un modulo 1 aggiornato che illustri brevemente le modifiche apportate alla domanda. Questo modulo dovrebbe anche includere attestare che tutte le sostanze correlate siano controllate utilizzando solo il metodo descritto nella monografia rivista e che la sostanza non contenga impurezze non descritte nella monografia.
Il modulo 3 dovrebbe essere aggiornato per includere, se necessario:
- un confronto del profilo di impurezza della sostanza con l’elenco aggiornato della monografia (3.2.S.3.2 “Impurezze”, 3.2.S.4.5 “Giustificazione delle specifiche”);
- una discussione sull’idoneità della monografia rivista per controllare eventuali impurezze non descritte in essa;
- una descrizione aggiornata delle specifiche/metodi di test (3.2.S.4.1 “Specifiche”, 3.2.S.4.2 “Procedure Analitiche”);
- certificati di analisi di due lotti con riferimento alla monografia aggiornata (3.2.S.4.4 “Batch Analysis”);
- dati di convalida e convalida incrociata nel caso si utilizzi un metodo in-house come alternativa ad un nuovo test previsto dalla monografia (3.2.S.4.3 “Convalida di Procedure Analitiche”).
Nello scenario B, le domande CEP richiedono un aggiornamento e pertanto qualsiasi detentore di un CEP per una sostanza facente parte del “Caso B” è tenuto a fornire le informazioni richieste a EDQM, anche se non è stata ricevuta una specifica richiesta di informazioni.
Se le informazioni richieste sono già state presentate nel dossier approvato, si ritiene sufficiente un’autodichiarazione.
TABELLA DI CLASSIFICAZIONE
NOME DELLA SOSTANZA (numero della monografia) | CASO A | CASO B |
Acitretin (1385) | X | |
Adrenaline (2303) | X | |
Carprofen for veterinary use (2201) | X | |
Cefoxitin sodium (0990) | X | |
Cholecalciferol (0072) | X | |
Cholecalciferol concentrate (oily form) (0575) | X | |
Cholecalciferol concentrate (powder form) (0574) | X | |
Ciclopirox olamine (1302) | X | |
Ciprofibrate (2013) | X | |
Ciprofloxacin hydrochloride (0888) | X | |
Codergocrine mesilate (2060) | X | |
Colchicine (0758) | X | |
Cyclophosphamide monohydrate (0711) | X | |
Cytarabine (0760) | X | |
Daunorubicin hydrochloride (0662) | X | |
Dequalinium chloride (1413) | X | |
Dihydroergotamine mesilate (0551) | X | |
Dihydrostreptomycin sulfate for veterinary use (0485) | X | |
Enrofloxacin for veterinary use (2229) | X | |
Erythromycin (0179) | X | |
Erythromycin ethylsuccinate (0274) | X | |
Erythromycin stearate (0490) | X | |
Etodolac (1422) | X | |
Febantel for veterinary use (2176) | X | |
Fenbendazole for veterinary use (1208) | X | |
Fish oil, rich in omega-3 acids (1912) | X | |
Hydroxyethyl salicylate (1225) | X | |
Isradipine (2110) | X | |
Levocarnitine (1339) | X | |
Levomepromazine maleate (0925) | X | |
Mannitol (0559) | X | |
Marbofloxacin for veterinary use (2233) | X | |
Mesna (1674) | X | |
Moxidectin for veterinary use (1656) | X | |
Nitrogen (1247) | X | |
Pimobendan for veterinary use (2179) | X | |
Potassium iodide (0186) | X | |
Selamectin for veterinary use (2268) | X | |
Sodium hyaluronate (1472) | X | |
Spiramycin (0293) | X | |
Tinidazole (1051) | X | |
Tretinoin (0693) | X | |
Xylazine hydrochloride for veterinary use (1481) | X |
Attenzione
Per le monografie classificate come “Caso B” dove la principale novità riguarda l’implementazione di ICH Q3D, se il CEP è già conforme, si ritiene sufficiente inviare un’autodichiarazione.
Il mancato aggiornamento della domanda CEP e il mancato conferimento dei dati a EDQM può compromettere la validità dei CEP già concessi o ritardare qualsiasi processo di valutazione della domanda in corso.
Al ricevimento, i dati saranno riesaminati entro tre mesi e il titolare del CEP sarà informato dell’esito della valutazione. La valutazione può anche comportare la concessione di un CEP riveduto.
Tale procedura è gratuita, a meno che il titolare non presenti contestualmente richiesta di altre modifiche.
Fonte:
Consiglio d’Europa – Implementation of the 11th Edition of European Pharmacopoeia – Notification for CEP holders