Proposto il posticipo per l’applicazione dell’IVDR

La Commissione Europea ha proposto un posticipo della deadline per l’applicazione del Regolamento 2017/746 (IVDR). Il posticipo permetterebbe ai produttori di avere più tempo per garantire la compliance ai requisiti e assicurarsi il supporto degli Organismi Notificati.

Da IVDD a IVDR

Le attività per sostituire la Direttiva 98/79/EC (IVDD) con il Regolamento IVD sono cominciate già nel 2017. La prima data di applicazione proposta è stata il 26 maggio 2022.

Uno dei maggiori cambiamenti del nuovo Regolamento sarà nella classificazione del rischio, che porterà circa l’84% degli IVD ad oggi disponibili in UE a richiedere la certificazione agli Organismi Notificati (contro il 7% richiesto con l’IVDD).

Il secondo grande cambiamento ha a che fare con i requisiti per le istituzioni sanitarie che producono test IVD “in-house”. Queste entità devono soddisfare determinati requisiti e standard di qualità e devono giustificare l’utilizzo di test interni anziché test disponibili in commercio. In questo contesto è importante comprendere che sebbene la maggior parte dei test venga eseguita con prodotti disponibili in commercio, molti test vengono prodotti internamente alle strutture.

Ostacoli all’implementazione

Affinchè l’implementazione dei requisiti presenti nell’IVDR funzioni, è necessaria un’infrastruttura complessa:

  • Gli Organismi Notificati devono essere disponibili a condurre audit e a rivedere la documentazione
  • I panel di esperti devono fornire le loro opinioni
  • I laboratori devono poter testare la performance dei dispositivi dichiarata dai produttori
  • Il database Eudamed deve essere a disposizione delle istituzioni sanitarie per giustificare la scelta di utilizzare test non sul mercato.

La costruzione di questa infrastruttura è già di per sè sfidante, ma la pandemia Covid ha moltiplicato gli sforzi e le difficoltà di implementazione. Basti pensare che gli audit on-site sono stati posticipati di un anno, impattando sugli Organismi Notificati e i laboratori. Inoltre, gli audit sono ancora impegnativi in ​​alcuni luoghi e gli ospedali non sono stati in grado di liberare personale per l’attuazione dell’IVDR. Senza contare che Eudamed non è ancora pienamente operativo.
Quindi attualmente ci sono moltissimi gap nella preparazione all’applicazione del Regolamento.

Proposta di posticipo

In questo contesto, la Commissione Europea ha proposto di ritardare l’entrata in vigore dell’IVDR. La proposta passerà ora al Parlamento Europeo e al Consiglio.
Già nel maggio 2021 il Parlamento Europeo aveva chiesto alla Commissione Europea di garantire una transizione graduale all’IVDR, e questa è la risposta a tale richiesta.
Diversi Stati membri hanno affermato che sosterrebbero un posticipo della data. Pertanto è probabile che questa proposta venga adottata nei prossimi mesi, ma fino alla conferma del posticipo i produttori dovrebbero continuare a prepararsi per la deadline originale di maggio 2022.

Quali sarebbero le deadline?

La proposta prevede che la data di applicazione dell’IVDR rimanga il 26 maggio 2022. Pertanto, gli IVD classificati come Classe A, autocertificati, ai sensi dell’IVDR dovranno conformarsi a partire da maggio del prossimo anno.
Per gli altri dispositivi ci saranno deadline sfalsate:

  • I certificati emessi ai sensi dell’IVDD rimarranno validi fino al 27 maggio 2025. Ciò significherebbe un anno in più per gli IVD attualmente nell’elenco A o nell’elenco B dell’IVDD
  • Gli IVD autocertificati ai sensi dell’IVDD ma che richiedono la certificazione dell’Organismo Notificato ai sensi dell’IVDR avranno più tempo:
    • 26 maggio 2022 per la Classe A, autocertificata – periodo di vendita fino al 26 maggio 2025
    • 26 maggio 2025 per la Classe D – periodo di vendita fino al 26 maggio 2026
    • 26 maggio 2026 per la Classe C – periodo di vendita fino al 26 maggio 2027
    • 26 maggio 2027 per la Classe B – periodo di vendita fino al 26 maggio 2028
    • 26 maggio 2027 per la Classe A, sterile – periodo di vendita fino al 26 maggio 2028
      • Gli autotest, secondo la Regola 4, si collocano nella classe di rischio B o C.
  • L’applicabilità della maggior parte dei requisiti per le istituzioni sanitarie che svolgono attività di produzione interna sarebbe rinviata fino al 26 maggio 2024, fatta eccezione per la giustificazione dell’articolo 5, paragrafo 5, lettera d), che è rinviata fino al 26 maggio 2028.

d) l’istituzione sanitaria giustifichi nella sua documentazione il fatto che le esigenze specifiche del gruppo di pazienti
destinatario non possono essere soddisfatte o non possono essere soddisfatte con risultati del livello adeguato da un dispositivo equivalente disponibile sul mercato.

IVDR, cap.5 par.5 d)

E i produttori?

Sebbene le tempistiche proposte dalla Commissione Europea sembrino generose, i produttori non dovrebbero vedere questo posticipo come un motivo per ritardare le attività.
In primo luogo, i requisiti della sorveglianza post-market devono essere soddisfatti indipendentemente dalla proposta della Commissione e i dati provenienti dalle attività sorveglianza possono essere utilizzati per costruire evidenze delle performance dei dispositivi.
In secondo luogo anche con questo tempo extra, gli Organismi Notificati saranno impegnati e i produttori troveranno difficile interfacciarsi con loro.
Dunque è probabile che ci saranno picchi di domande per gli Organismi Notificati, soprattutto legati alle scadenze di cui sopra. E qualsiasi modifica significativa a un dispositivo, o nuovo IVD, può far scattare la necessità di una certificazione IVDR in una data precedente a quella che ci si aspetterebbe.

Il posticipo sarà una soluzione definitiva?

Il posticipo proposto risolverà molti potenziali problemi relativi all’implementazione e alla conformità IVDR. Ci sarà più tempo per gruppi di esperti e laboratori di riferimento ed Eudamed potrebbe essere pienamente operativo prima delle scadenze proposte. Ma potrebbero ancora esserci problemi per quanto riguarda la disponibilità degli Organismi Notificati, proprio a causa del numero di aziende che richiederanno la certificazione.
Tuttavia, questo approccio di implementazione graduale basato sulla classificazione dei rischi aiuterebbe sicuramente il sistema. Se i produttori iniziassero a richiedere la certificazione sin da ora, il problema del carico di lavoro degli Organismi Notificati potrebbe essere adeguatamente risolto.


Link utili:

Public health: Commission proposes a progressive roll-out of the new In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation

Questions and Answers on the progressive roll-out of the new In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation

The impact of the new European IVDclassification rules on the notified body involvement; a study on the IVDs registered in the Netherlands

Kiwa Cermet Italia diventa Organismo Notificato

La Commissione Europea ha annunciato lo scorso luglio che la compagnia italiana Kiwa Cermet Italia è diventata il 21° Organismo Notificato ai sensi del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

A Kiwa Cermet Italia, azienda che offre servizi di testing, ispezione e certificazione, è stato assegnato il numero 0476 nel database Nando.

Oltre a Kiwa Cermet Italia, sono 3 gli Organismi Notificati designati sul territorio nazionale nel rispetto dell’MDR:

  • Istituto Superiore di Sanità
  • IMQ Istituto Italiano del Marchio di Qualità
  • Eurofins Product Testing Italy

Fonte

EC: Notification  

MDR: il processo di marcatura CE

Per commercializzare i dispositivi medici in Unione Europea è necessaria la marcatura CE. Questa certificazione attesta che un dispositivo soddisfi tutti i requisiti regolatori necessari. Ma cosa cambia con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (MDR 2017/745)?

Gli step del processo

Step 1
Per ottenere la marcatura CE è necessario essere in compliance con il Regolamento UE 2017/745, noto come MDR.

Step 2
Nominare una Persona Responsabile della compliance normativa e classificare i propri dispositivi sulla base delle classi previste dall’Annex VIII del Regolamento.

Step 3
Implementare un Sistema di Gestione Qualità. La maggior parte delle aziende applica lo standard ISO 13485 per raggiungere la conformità. Il SGQ deve includere:

  • Valutazione Clinica
  • Post-Market Surveillance (PMS)
  • Post Market Clinical Follow-up (PMCF)

Step 4
In accordo con gli Annex II e III, preparare un Technical File o un Design Dossier che includa tutte le informazioni sul dispositivo e il suo intended use oltre ai report di test, il Clinical Evaluation Report, il risk management, le istruzioni d’uso, l’etichetta.

Ottenere un UDI per ogni dispositivo.

Il Technical File è una descrizione completa del dispositivo allo scopo di dimostrarne la compliance con i requisiti Europei.

Step 5
Se non si ha una sede in Europa, nominare un Rappresentante Autorizzato (EC REP) con sede in UE, qualificato nella gestione dei problemi regolatori. I riferimenti dell’EC REP devono essere presenti sull’etichetta del prodotto.

Ottenere un Single Registration Number dalle Autorità.

Step 6
Per tutti i dispositivi, eccetto quelli in Classe I, il SGQ e il Technical File devono essere oggetto di audit da parte di un Organismo Notificato.

Step 7
Per tutti i dispositivi eccetto quelli in Classe I, viene rilasciato un certificato di marcatura CE relativo al dispositivo e un certificato ISO 13485 relativo alla struttura dopo il superamento dell’audit. La certificazione ISO 13485 deve essere rinnovata ogni anno. I certificati di marcatura CE sono generalmente validi per un massimo di 5 anni, ma in genere vengono rivisti durante l’audit di sorveglianza annuale.

Step 8
Preparare una Dichiarazione di Conformità in accordo all’Annex IV. Si tratta di un documento legalmente vincolante preparato dal produttore e attestante che il dispositivo è in compliance con i requisiti Europei applicabili. A questo punto può essere apposto sul dispositivo il marchio CE.

Step 9
Registrare il dispositivo e il suo UDI in EUDAMED. L’UDI deve essere presente in etichetta ed essere associato ai rispettivi documenti regolatori.

Step 10
Per i dispositivi in Classe I non sono previsti audit annuali da parte degli Organismi Notificati. Tuttavia il Clinical Evaluation Report, il Technical File, e le attività di post-market surveillance devono essere tenute aggiornate.

Per tutte le altre classi, la frequenza dell’audit è annuale per garantire la conformità continua ai requisiti MDR. Non superare l’audit annuale invalida il certificato CE.

Svizzera: la situazione dei dispositivi medici dopo l’implementazione del MDR

Le conseguenze di essere uno Stato extra-UE

Finora i dispositivi medici potevano muoversi liberamente tra la Svizzera e i mercati Europei. Tuttavia dalla data di implementazione del nuovo Regolamento UE il 26 maggio 2021, questo non è più possibile.
La Svizzera è diventata a tutti gli effetti un Paese terzo e i produttori svizzeri saranno trattati come ogni altro produttore extra-UE. Dunque i produttori non svizzeri dovranno nominare Rappresentanti Autorizzati Svizzeri e importatori con sede in Svizzera.
Questo cambiamento riguarda tutti i dispositivi medici, inclusi i legacy device che si affidano alla MDD per mantenere la validità della certificazione più a lungo.

Dopo anni di movimenti di merci senza attriti tra questi mercati, questo sviluppo potrebbe sorprendere. Eppure il problema si pone già da tempo.

Per comprendere appieno il nuovo quadro, sono necessarie alcune informazioni: la Svizzera è un Paese europeo, ma non fa parte dell’Unione Europea (UE). Fa parte dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), insieme ai tre Paesi che compongono lo Spazio Economico Europeo (EEA). Laddove la EEA segue automaticamente tutta la legislazione UE sui prodotti, l’EFTA non è vincolata a tale requisito. Il commercio con la Svizzera è inoltre stabilito da più accordi di mutuo riconoscimento.

Esiste un accordo di mutuo riconoscimento (MRA) tra la Svizzera e l’UE per AIMDD e MDD. Questo MRA termina nel momento in cui le Direttive non sono più applicabili. Ad oggi esiste un accordo di mutuo riconoscimento che copre l’MDR pronto per essere firmato. Tuttavia, il nuovo accordo è strettamente collegato ad un altro accordo di portata più ampia, l’Institutional Framework Agreement (“InstA”) che è stato bocciato in uno dei referendum svizzeri e quindi non permette all’accordo di mutuo riconoscimento di entrare in vigore.

In breve, senza la piena adesione all’EEA o all’UE, l’InstA diventa necessario; senza un sostegno sufficiente da parte degli elettori svizzeri, non può entrare in vigore l’InstA; senza InstA non c’è accordo di mutuo riconoscimento tra Svizzera e UE; senza mutuo riconoscimento, la Svizzera è un Paese terzo a tutti gli effetti.

Le prospettive Europee

Per i produttori svizzeri che si affidano a un AR svizzero o a un importatore, il significato dello status della nazione come Paese terzo è chiaro. Questi produttori devono assicurarsi di nominare un AR e/o un importatore con sede nell’UE in linea con l’articolo 11 e l’articolo 13 dell’MDR.
Sebbene il ruolo della Svizzera nell’EFTA non sia cambiato e la circolazione degli scambi rimanga relativamente priva di attriti, è importante assicurarsi che gli operatori economici rispettino i requisiti dell’MDR.
Ciò è ovviamente necessario per la conformità legale, ma la mancata compliance può avere effetti anche sulla copertura assicurativa di responsabilità.

Le prospettive Svizzere

Senza l’accordo di riconoscimento delle Direttive, i dispositivi immessi sul mercato UE non possono più circolare liberamente sul mercato svizzero. Devono essere formalmente immessi sul mercato in Svizzera, nel rispetto della legge. Nel 2020 la Svizzera ha introdotto la nuova legge sui dispositivi medici, l’Ordinanza sui dispositivi medici o MedDO, modificata nel maggio 2021.

La MedDO introduce i requisiti del MDR in Svizzera, ma copre esclusivamente la Svizzera. Parallelamente all’MDR, richiede ai produttori non svizzeri di conferire mandato a un AR (cfr. articolo 51) e di far immettere sul mercato i propri dispositivi da un importatore svizzero (cfr. articolo 53). La modifica all’articolo 51 consente al produttore e all’AR svizzero di concordare chi dovrà inviare copia del documento tecnico in caso di richiesta da parte di Swissmedic.

I produttori svizzeri (o i loro AR e importatori) devono registrarsi presso Swissmedic entro tre mesi dall’immissione sul mercato di un dispositivo (cfr. articolo 55). L’articolo 104 bis prevede un tempo supplementare per designare l’AR in caso di produttori con sede in UE o EEA, o che si affidano a un AR con sede in UE o EEA:

  • Classe III, dispositivi impiantabili in classe llb e impiantabili attivi, l’AR deve essere nominato entro il 31 dicembre 2021.
  • Dispositivi non impiantabili in classe llb e dispositivi in classe IIa, l’AR deve essere designato entro il 31 marzo 2022.
  • Per i dispositivi in classe I c’è tempo fino al 31 luglio 2022.

Questa deroga non si applica agli importatori.

Sebbene non sia esplicitamente menzionato, sembra che i produttori di dispositivi medici possano continuare a fare affidamento sulla marcatura CE e non è stato annunciato alcun marchio di approvazione univoco per la Svizzera. Inoltre pare che si potrà fare affidamento sui certificati di conformità emessi dagli Organismi Notificati UE ancora per qualche tempo.

Esiste anche un Organismo Notificato svizzero, Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) – NB 1250. La Commissione Europea ha proposto che per i dispositivi medici con certificati emessi da questo Organismo, possano essere utilizzati gli stessi periodi di grazia attualmente utilizzati per i dispositivi medici coperti da Organismi UE. Tale accordo permetterebbe ai dispositivi di rimanere sul mercato UE intanto che il produttore cerca un altro Organismo Notificato per la certificazione.

Cosa devono fare gli operatori economici

I produttori, i distributori con sede in UE che ricevono dispositivi medici da un produttore o importatore svizzero, gli AR o gli importatori con sede in Svizzera devono valutare questa nuova situazione e intraprendere azioni appropriate. Come accennato, esiste un periodo di grazia per i dispositivi immessi sul mercato svizzero da produttori che si affidano a un AR con sede in UE. La tabella seguente riassume le fasi più rilevanti per gli operatori economici.

SedeSvizzeraUE / EEAResto del mondo
ProduttoriRegistrazione entro 3 mesi. Usare AR e importatori per l’UE.Usare AR e importatore per il mercato svizzero. Si applicano periodi di grazia per la registrazione.Usare AR e importatore per i mercati UE e svizzero. Se si sta già utilizzando EU AR, si applicano i periodi di grazia per la registrazione.
Authorized Representative (AR)Registrazione entro 3 mesi. Il servizio AR è limitato alla Svizzera.Al termine dei periodi di grazia, il servizio AR non coprirà più la Svizzera.N/A
ImportatoriRegistrazione entro 3 mesi. Questo solo per immettere dispositivi sul mercato svizzero per conto di un produttore non svizzero.Il servizio di importazione non copre la Svizzera. Non c’è periodo di grazia.N/A
DistributoriSe i dispositivi sono forniti da un produttore, importatore o distributore non svizzero, il distributore svizzero può essere considerato l’importatore svizzero.Se i dispositivi sono forniti da un produttore, importatore o distributore svizzero, il distributore UE può essere considerato l’importatore UE.N/A

Fonte:

Placing medical devices on the Swiss market after the EU MDR Date of Application

Swissmedic armonizza i requisiti sulle nitrosammine

Il 16 Aprile 2021 Swissmedic ha annunciato che sta cercando di armonizzare la propria legislazione con il Regolamento Europeo sulla gestione delle impurezze da nitrosammine.

I documenti dell’EMA su cui Swissmedic si sta basando sono:

Esistono comunque delle eccezioni:

  • Per i medicinali contenenti sostanze attive biologiche o biotecnologiche, Swissmedic aspetta di ottenere evidenza che esistano fattori di rischio legati agli eccipienti o alle condizioni di produzione.
     
  • In Svizzera, Swissmedic non richiede documentazione dello Step 1 “Valutazione del rischio” qualora non vi siano rischi identificati. In Europa, i documenti devono essere inviati dopo questo Step indipendentemente dal risultato ottenuto. Questa eccezione si applica anche ai medicinali che sono già stati autorizzati.
     
  • Per il momento, in caso di preparati di metformina, i regolamenti precedenti rimangono in vigore a causa dei motivi irrisolti della contaminazione da NDMA.  

Finora, Swissmedic ha chiesto di utilizzare un metodo con un limite di quantificazione (LOQ – Limit of Quantification) di 30ppb. Questo requisito non si applica più.


Fonte:

Swissmedic: Potential nitrosamine contamination

stabilità

Designati nuovi Notified Body per MDR e IVDR

MDR

UDEM Adriatic d.o.o. di Zagabria è il nuovo Notified Body inserito nel NANDO e designato ai sensi del Regolamento (EU) 2017/745 (MDR).

UDEM non è elencato come Organismo Notificato per la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici (MDD), e quindi si tratta di un nuovo Organismo Notificato.

Attenzione al campo di applicazione

Il campo di applicazione di UDEM è limitato, ad esempio l’azienda non può certificare i dispositivi impiantabili attivi o gli attivi non-impiantabili che utilizzano radiazioni.
Altre limitazioni riguardano i codici con campo di applicazione orizzontale. Ad esempio i codici MDS 1002 e 1003, riguardanti i dispositivi prodotti utilizzando tessuti e cellule di origine umana o animale, non sono coperti dal NB.
Questo significa che le aziende dovranno fare una valutazione approfondita prima di contattare UDEM o altri Notified Body per la certificazione.

Perchè è interessante un NB con ambito ristretto

I requisiti per designare un Notified Body per MDR sono coperti da regole e procedure severe.
Questi saranno stati applicati a UDEM, così come sono stati applicati alle organizzazioni che sono già state designate. Ciò significa che i certificati emessi da UDEM avranno esattamente lo stesso valore dei certificati emessi da Organismi Notificati molto più grandi e conosciuti: consentiranno quindi ai produttori di dispositivi coperti da tali certificati di applicare la marcatura CE ai loro prodotti e di inserirli nel mercato UE.

Il fatto che UDEM non copra tutti i codici potrebbe essere un punto di forza per l’Organismo Notificato e un vantaggio per le aziende.
I cosiddetti organismi notificati a “ambito ristretto” sono generalmente interessanti per le organizzazioni più piccole con un portafoglio di prodotti limitato.
Gli organismi notificati di “ampio ambito” potrebbero essere molto impegnati con le grandi società, mentre un organismo notificato di ambito ristretto potrebbe essere in grado di prestare maggiore attenzione ai clienti più piccoli.
Ovviamente questo richiede un’attenta considerazione.
UDEM infatti potrebbe non avere uffici in tutto il mondo, il che renderebbe gli audit in loco più costosi e, se il portafoglio dell’azienda crescesse, un Organismo con ambito ristretto potrebbe non essere più la scelta migliore.

A seguito della designazione di UDEM, sono 18 gli Organismi Notificati in grado di certificare i dispositivi medici secondo MDR:

  • UDEM Adriatic (Croazia)
  • GMED (Francia)
  • DEKRA Certification (Germania)
  • DOS Medizinprodukte (Germania)
  • MDC Medical Device Certification (Germania)
  • Medcert Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin (Germania)
  • TÜV Rheinland LGA Products (Germania)
  • TÜV SÜD Product Service (Germania)
  • CE Certiso Orvos (Ungheria)
  • National Standards Authority of Ireland (NSAI) (Irlanda)
  • IMQ (Instituto Italiano del Marchio di Qualita) (Italia)
  • BSI Group The Netherlands (Olanda)
  • DARE!! Services (Olanda)
  • DEKRA Certification (Olanda)
  • DNV GL Presafe (Norwegia)
  • 3EC International (Slovacchia)
  • Intertek Medical Notified Body (Svezia)
  • BSI Assurance UK (UK)

IVDR

TÜV Rheinland è il quinto Notified Body (NB) inserito nel database NANDO e designato ai sensi del Regolamento UE 2017/746 (IVDR) insieme a:

  • BSI Assurance UK Ltd. (UK)
  • BSI Group The Netherlands B.V. (Olanda)
  • DEKRA Certification GmbH (Germania)
  • TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (Germania)
  • TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Germania)

Deadline e difficoltà

Un position paper pubblicato a novembre 2020 dall’Associazione Europea degli Organismi Notificati ha sollevato preoccupazione in merito alla fattibilità dell’implementazione dell’IVDR nei tempi prestabiliti (la scadenza è fissata a maggio 2022).
Il basso numero dei Notified Body designati ai sensi dell’IVDR è uno dei problemi principali evidenziati dal documento.

L’associazione ha affermato che sosterrà la data di maggio 2022 solo se due condizioni saranno soddisfatte entro la fine del 2020, una delle quali è la designazione ai sensi dell’IVDR di almeno la metà dei 22 organismi notificati esistenti.

Una panoramica rilasciata a dicembre dalla Commissione Europea mostra che sono 15 gli Organismi Notificati ad aver fatto richiesta per la designazione IVDR. Ma poichè molte delle domande sono ancora nelle fasi iniziali, la richiesta dell’Associazione Europea degli Organismi Notificati non può essere soddisfatta.


Fonti:

Overview of NBs at each stage of the process (dicembre 2020)

Team-NB Position Paper (novembre 2020)

Database NANDO

Nuovo Regolamento MD: obblighi di produttori, importatori e distributori di dispositivi medici

Sconto del 15% per iscrizioni anticipate (30 giorni dalla data dell’evento)
Sconto del 20% dal secondo iscritto della medesima azienda

A chi si rivolge

Operatori Economici (Fabbricanti, Mandatari, Importatori, Distributori, Intermediari e Agenti) del settore dei Dispositivi Medici.
Il corso è rivolto a personale e responsabili aziendali, in particolare, responsabili QA.

Programma

Il Regolamento dell’Unione Europea (UE) sui dispositivi medici (MDR), ufficialmente approvato nell’aprile del 2017, può causare cambiamenti significativi alle normative obbligo di produttori, importatori e distributori legali coinvolti nella catena di distribuzione dei dispositivi medici.

Il corso si propone di approfondire in modo esaustivo tutte le nuove richieste regolatorie e loro implicazioni sul Sistema di Gestione Qualità.

Si ricorda che le iscrizioni chiudono 7 giorni lavorativi prima dell’evento

Obiettivi

  • Illustrare le novità introdotte dai nuovi Regolamenti.
  • Evidenziare gli aspetti più importanti e prioritari della Regolamentazione.
  • Fornire ragguagli tecnici su alcune nuove disposizioni particolari.

Principali argomenti in agenda

  • Introduzione sul regolamento sui dispositivi medici (MDR) e sul regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR)
  • Contesto normativo
  • Cosa è cambiato
  • Nuove regole di classificazione e prodotti a base di sostanze
  • Struttura dei testi: articolato ed allegati
  • Principali obiettivi del nuovo impianto regolatorio
  • Disposizioni transitorie
  • Definizione del campo di applicazione
  • Tempistiche di attuazione
  • Tracciabilità della catena di fornitura e identificativi unici del dispositivo (Unique Device Identifier, UDI)
  • Ruoli e responsabilità
  • Persona responsabile del rispetto della normativa

POLICY DI CANCELLAZIONE
Non è possibile annullare gratuitamente la propria iscrizione dopo il ricevimento della email di CONFERMA dell’evento. Trascorso tale termine, sarà addebitata l’intera quota di iscrizione.
L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta.
In qualsiasi momento sarà possibile sostituire il nominativo dell’iscritto con altro nominativo purchè questo venga comunicato via posta elettronica almeno 1 giorno prima della data dell’evento.

La Commissione Europea sulle norme armonizzate per MDR/IVDR

Il 15 maggio la Commissione Europea ha pubblicato una Implementing Decision M/565 sull’armonizzazione degli standard del nuovo Regolamento (MDR e IVDR).

Cambiamenti

Quando si confrontano le attuali norme armonizzate con il nuovo elenco per MDR e IVDR, diventa immediatamente chiaro che molto è cambiato:

  • Il numero totale di norme armonizzate ai sensi della Direttiva sui dispositivi medici 93/42 / CE (MDD) è 264, mentre il numero totale di norme per la MDR è 63 (41 per gli IVD);
  • Le norme relative ai prodotti non devono essere armonizzate ai sensi dell’MDR o dell’IVDR.
  • La maggior parte delle norme relative ai processi sono armonizzate ai sensi dell’MDR / IVDR.

Nuovi standard per MD

Per i medical device saranno sviluppati ed armonizzati sei nuovi standard; (per gli IVD quattro):

  • EN ISO 10993-7:2008
  • EN ISO 10993-17:2009
  • ISO 23908
    L’Allegato I MDR, sezioni 11.1 (riduzione del rischio di infezione per pazienti e utenti) e 22.2 (dispositivi per uso laico) devono essere trattati con la versione armonizzata della ISO 23908.

Alcuni esempi di norme identificate per l’armonizzazione

Di seguito sono riportati alcuni esempi di norme identificate per l’armonizzazione ai sensi dell’MDR e dell’IVDR (l’elenco completo delle norme interessate si trova nell’Implementing Decision M/565):

  • EN 556-1:2001 per la sterilizzazione di dispositivi medici: aggiornata a EN 556-1:2001+AC:2006 for MDR
  • EN ISO 10993-1:2009 per la valutazione biologica dei dispositivi medici: aggiornata a EN ISO 10993-1:2018 for MDR
  • EN ISO 11135-1:2007 per la sterilizzazione dei dispositivi medici con ossido di etilene or sterilization of medical devices using ethylene oxide: aggiornata a EN ISO 11135:2014 for MDR
  • EN ISO 13485:2016 per il quality management MD: aggiornata a EN ISO 13485:2016+AC:2018 for MDR

Le aziende hanno tempo fino al 27 maggio 2024 per raggiungere la compliance agli standard.
Per prima cosa il CEN/CENELEC (Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettrotecnica) dovrà armonizzare questi standard, successivamente le aziende potranno cominciare il processo di compliance.
La conformità è necessaria per la certificazione di nuovi prodotti così come per il rinnovo della certificazione.

Non è ancora chiaro se l’armonizzazione farà riferimento alla versione più recente degli standard (ad esempio la ISO 14971:2012 vs ISO 14971:2019).


Fonte

Implementing Decision M/565

Due Organismi Notificati lasciano il NANDO

Due organismi notificati, uno con sede in Germania e l’altro in Polonia, si sono ufficialmente ritirati dal NANDO e non forniranno più la marcatura CE secondo il nuovo regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Tutti gli Organismi Notificati ufficilamente designati per la certificazione di prodotti e servizi in UE sono elencati nel database NANDO. Solo se inseriti nel NANDO, possono legalmente fornire i loro servizi per la marcatura CE dei prodotti.
Il NANDO elenca anche gli Organismi Notificati designati per la Direttiva sui Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (AIMDD) e la Direttiva sui Dispositivi Medici (MDD) che saranno sostituiti dall’MDR nel 2021.

Gli Organismi che hanno lasciato il NANDO

Come ci si aspettava, la data originale di entrata in vigore dei regolamenti (26 maggio 2020) è coincisa con l’inizio dell’abbandono degli Organismi Notificati.
I primi due Organismi ad aver lasciato il NANDO sono:

  • ECM-Zertifizierungsgesellschaft für Medizinprodukte in Europa mbH, Germania
    ID: 0481
  • DQS Polska Sp. z o.o, Polonia
    ID: 2282

I clienti di questi Organismi Notificati devono ora spostare la loro marcatura CE ad altre organizzazioni. Probabilemente la maggior parte, se non tutti, i produttori interessati lo hanno già fatto.
Naturalmente lo spostamento dipende dalla disponibilità di Organismi Notificati, nonché dall’accettazione della documentazione richiesta come dimostrazione di conformità.

Come muoversi

Nessun marchio CE è sicuro a meno che non sia già certificato MDR.
Se un Organismo Notificato è già designato MDR, il rischio di perdere il supporto per la certificazione è inferiore a meno che l’Organismo non decida di abbandonare il mercato UE.

Gli Organismi Notificati non ancora designati potrebbero presto diventarlo o potrebbero abbandonare il mercato Europeo.
I fabbricanti dovrebbero chiedere ai propri Organismi quali sono le loro intenzioni.
Se la risposta dell’Organismo non è chiara o conferma i piani di uscita dal mercato UE, i produttori dovrebbero iniziare a preparare il loro spostamento ad altri Organismi.

Come?
Per prima cosa eseguendo un controllo rigoroso della documentazione e colmando tutte le lacune evidenziate dalla verifica.
Successivamente si dovrà creare un elenco di potenziali Organismi Notificati a cui fare richiesta e verificarne la designazione MDR.

MDR: la svedese Intertek diventa il 14° Ente Notificato

A metà maggio la compagnia svedese Intertek ha annunciato che IMBN (Intertek Medical Notified Body AB) è stata designata come quattordicesimo Ente Notificato secondo il Regolamento Medical Device 2017/745 dalla Autorità Svedese Competente. 

Intertek è un provider di servizi di assicurazione qualità per le imprese e come Ente Notificato è certificata per la valutazione della conformità di dispositivi medici attivi non-impiantabili e non-attivi.

Intertek inizierà quindi ad accettare richieste da parte di aziende produttrici di dispositivi medici per la certificazione MDR, che ora include:

  • Un maggiore controllo per i dispositivi ad alto rischio tramite un meccanismo di scrutinio pre-market che coinvolgerà un poll di esperti UE.
  • Il rafforzamento dei criteri per la designazione e il processo di supervisione degli Enti Notificati.
  • L’inclusione di dispositivi estetici che presentano le stesse caratteristiche e il medesimo profilo di rischio di un analogo dispositivo medico.
  • Un aumento della trasparenza grazie ad un database UE sui dispositivi medici e di un sistema di tracciabilità basato su ID unico.
  • Una carta di impianto contenente tutte le informazioni sul dispositivo impiantato da consegnare al paziente.
  • Il rafforzamento delle regole sull’evidenza clinica, inclusa una procedura per l’autorizzazione di investigazioni cliniche multicentriche.
  • Requisiti più stringenti relativi alla sorveglia post-market.
  • Una miglior coordinazione tra Paesi UE nel campo della vigilanza e della sorveglianza del mercato.

Fonte:

Intertek: Press Release