FDA: linea guida per l’etichettatura dell’UDI

FDA ha pubblicato la tanto attesa linea guida sui requisiti di forma e contenuto per l’etichettatura UDI (Unique Device Identifier), che sostituisce la bozza del 2016.

La linea guida comprende le raccomandazioni di FDA per aiutare gli etichettatori di dispositivi medici e le agenzie accreditate FDA che rilasciano UDI, a garantire che i loro sforzi siano in compliance con le regole stabilite dall’Agenzia nel 2013. La versione finale del documento non differisce molto dalla sua bozza tuttavia include una sezione che chiarisce i requisiti di etichettatura UDI e le raccomandazioni per gli stand-alone medical software/software as a medical device.

La guida finale presenta i seguenti requisiti:

  • Le informazioni UDI devono essere presentate in due forme sulle etichette e sulla confezione del dispositivo:
    • testo in chiaro facilmente leggibile per consentire agli operatori sanitari, ai pazienti, alle autorità di regolamentazione e ad altre parti interessate di inserire più facilmente le informazioni UDI nelle cartelle cliniche, nei rapporti FDA e in altri sistemi di dati;
    • tecnologia AIDC (Automatic Identification and Data Capture), che facilita l’acquisizione, la registrazione e il recupero rapidi e precisi dei dati UDI.
  • Il contenuto UDI dovrebbe includere un segmento di identificazione del dispositivo (DI) e un segmento di identificazione della produzione (PI); in alcuni casi, un dispositivo può includere solo un DI.
  • I delimitatori di dati dovrebbero essere utilizzati per identificare elementi di dati specifici all’interno di un dispositivo UDI. L’uso di delimitatori di dati supporta l’uso efficace di entrambi i formati di testo normale e AIDC.
  • I dati UDI presentati in formato testo devono essere presentati come dati DI, seguiti da dati PI (se applicabile).

Requisiti per l’etichettatura UDI di stand-alone software e software as MD (SaMD)

Da è stata emessa la bozza della guida cinque anni fa, i software MD stand-alone/SaMD sono diventati sempre più incorporati nei sistemi di erogazione e gestione dell’assistenza sanitaria, richiedendo ad FDA e ad altri regolatori del mercato dei dispositivi medici di sviluppare nuovi approcci per una supervisione efficace di queste tecnologie. Facendo menzione specifica dell’etichettatura UDI per il software stand-alone nella versione finale della linea guida, si spera di ridurre la confusione degli sviluppatori di software riguardo alla conformità alle normative inizialmente pensate per prodotti più “analogici”.

Tutti i SaMD devono fornire le informazioni UDI tramite istruzioni in testo semplice visualizzate ogni volta che viene avviato il dispositivo o tramite un comando di menu.

La linea guida distingue tra SaMD distribuito/non distribuito in un pacchetto.
Per i software non distribuiti in pacchetti, i produttori devono includere un componente UDI PI che trasmetta, come minimo, il numero di versione corrente del software.
Per i software distribuiti in pacchetti, la guida richiede anche che l’UDI sia incluso sull’etichetta e sulla confezione sia in formato testo normale che in formato AIDC.
I prodotti software la cui etichettatura include informazioni sulla versione del prodotto devono trasmettere tali informazioni tramite UDI PI.

I dispositivi di Classe I e i codici prodotto universali

La linea guida distingue esplicitamente tra UDI e codici universali di prodotto (UPC), che sono codici identificativi per identificare i prodotti venduti nei punti vendita al dettaglio negli Stati Uniti. I produttori di dispositivi di Classe I possono utilizzare gli UPC per soddisfare i requisiti UDI della FDA, a condizione che gli etichettatori dei dispositivi “dispongano di controlli adeguati sull’assegnazione e l’uso di UPC nel rispetto degli obiettivi del sistema UDI“.


Fonte:

Unique Device Identification System: Form and Content of the Unique Device Identifier (UDI) – Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff, July 7, 2021.

EUDAMED – A che punto siamo?

Il 26 maggio 2021 è entrato in vigore il Regolamento 745/2017 per i dispositivi medici, ponendo fine al periodo di transizione di 3 anni (poi esteso a causa della pandemia) concesso alle aziende per raggiungere la compliance. La Commissione Europea ha pubblicato un documento Q&A dedicato ai requisiti e agli strumenti per la sicurezza dei dispositivi, incluso EUDAMED.

Il database per i dispositivi medici

Il database per i dispositivi medici, EUDAMED, ha lo scopo di dare una panoramica di tutti i dispositivi disponibili nell’Unione Europea. Includerà vari sistemi elettronici con informazioni riguardanti i dispositivi medici e le aziende produttrici. In totale EUDAMED si compone di 6 moduli:

  • registrazione degli attori
  • UDI (unique device identification) e registrazione dei dispositivi
  • enti notificati e certificati
  • clinical investigations e studi di performance
  • vigilanza
  • sorveglianza del mercato.

In accordo con la Commissione Europea, il database continuerà ad essere migliorato. La release del primo modulo risale a dicembre 2020. La Commissione sta ancora lavorando sugli altri moduli e il rilascio del secondo e terzo modulo (UDI e enti notificati) è previsto per la metà del 2021. Si sta valutando, insieme agli Stati Membri, una release step by step per gli altri moduli.


Fonte

Questions & Answers: Application of Regulation on Medical Devices – EU rules to ensure safety of medical devices.

MDR: il processo di marcatura CE

Per commercializzare i dispositivi medici in Unione Europea è necessaria la marcatura CE. Questa certificazione attesta che un dispositivo soddisfi tutti i requisiti regolatori necessari. Ma cosa cambia con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (MDR 2017/745)?

Gli step del processo

Step 1
Per ottenere la marcatura CE è necessario essere in compliance con il Regolamento UE 2017/745, noto come MDR.

Step 2
Nominare una Persona Responsabile della compliance normativa e classificare i propri dispositivi sulla base delle classi previste dall’Annex VIII del Regolamento.

Step 3
Implementare un Sistema di Gestione Qualità. La maggior parte delle aziende applica lo standard ISO 13485 per raggiungere la conformità. Il SGQ deve includere:

  • Valutazione Clinica
  • Post-Market Surveillance (PMS)
  • Post Market Clinical Follow-up (PMCF)

Step 4
In accordo con gli Annex II e III, preparare un Technical File o un Design Dossier che includa tutte le informazioni sul dispositivo e il suo intended use oltre ai report di test, il Clinical Evaluation Report, il risk management, le istruzioni d’uso, l’etichetta.

Ottenere un UDI per ogni dispositivo.

Il Technical File è una descrizione completa del dispositivo allo scopo di dimostrarne la compliance con i requisiti Europei.

Step 5
Se non si ha una sede in Europa, nominare un Rappresentante Autorizzato (EC REP) con sede in UE, qualificato nella gestione dei problemi regolatori. I riferimenti dell’EC REP devono essere presenti sull’etichetta del prodotto.

Ottenere un Single Registration Number dalle Autorità.

Step 6
Per tutti i dispositivi, eccetto quelli in Classe I, il SGQ e il Technical File devono essere oggetto di audit da parte di un Organismo Notificato.

Step 7
Per tutti i dispositivi eccetto quelli in Classe I, viene rilasciato un certificato di marcatura CE relativo al dispositivo e un certificato ISO 13485 relativo alla struttura dopo il superamento dell’audit. La certificazione ISO 13485 deve essere rinnovata ogni anno. I certificati di marcatura CE sono generalmente validi per un massimo di 5 anni, ma in genere vengono rivisti durante l’audit di sorveglianza annuale.

Step 8
Preparare una Dichiarazione di Conformità in accordo all’Annex IV. Si tratta di un documento legalmente vincolante preparato dal produttore e attestante che il dispositivo è in compliance con i requisiti Europei applicabili. A questo punto può essere apposto sul dispositivo il marchio CE.

Step 9
Registrare il dispositivo e il suo UDI in EUDAMED. L’UDI deve essere presente in etichetta ed essere associato ai rispettivi documenti regolatori.

Step 10
Per i dispositivi in Classe I non sono previsti audit annuali da parte degli Organismi Notificati. Tuttavia il Clinical Evaluation Report, il Technical File, e le attività di post-market surveillance devono essere tenute aggiornate.

Per tutte le altre classi, la frequenza dell’audit è annuale per garantire la conformità continua ai requisiti MDR. Non superare l’audit annuale invalida il certificato CE.

Commissione Europea: vademecum sull’MDR per i produttori di dispositivi in classe I

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo documento informativo che spiega come il Regolamento EU 2017/745 (MDR) influenzerà i produttori di dispositivi medici in classe I.

Con il nuovo Regolamento, la cui data di applicazione è fissata al 26 maggio 2021, i produttori di dispositivi in classe I dovranno affrontare nuovi requisiti in termini di autocertificazione e compliance.
La Commissione Europea ha pubblicato quindi un documento che copre i temi della classificazione, della dichiarazione di conformità e i problemi relativi.

Il documento copre i dispositivi medici di classe I attualmente commercializzati in Europa secondo la Direttiva 93/42/EEC, e i nuovi dispositivi che ricadono secondo l’MDR.

Cosa sapere sul nuovo Regolamento

Cambiamenti nella classificazione dei dispositivi

L’MDR introduce nuove regole di classificazione, in base alle quali i produttori devono determinare la classe di rischio dei loro dispositivi. I produttori dovrebbero essere consapevoli che queste classi di rischio possono differire dalla classe assegnata in base alla MDD. Per classificare un dispositivo ai sensi dell’MDR, devono essere presi in considerazione lo scopo previsto del dispositivo e i suoi rischi intrinseci.

Nuovi requisiti per i produttori

I produttori che vogliono immettere sul mercato un dispositivo in classe I devono garantire la compliance con tutti i requisiti del Regolamento.
Gli step necessari per raggiungere la conformità sono riassunti qui sotto.

  1. Le disposizioni applicabili del MDR devono essere integrate nel Quality Management System (QMS)
    del produttore.
  2. Il prodotto deve essere qualificato come dispositivo medico in accordo allo scopo previsto.
  3. Il dispositivo deve essere classificato come dispositivo di classe I secondo l’Annex VIII del Regolamento.
  4. Il dispositivo deve soddisfare tutte le norme di sicurezza generali applicabili e i requisiti di prestazione di cui all’allegato I dell’MDR.
    Deve essere eseguita e inclusa una valutazione clinica come parte della documentazione tecnica.
    La conformità dei dispositivi rispetto ai requisiti deve essere dimostrata nella documentazione tecnica, da redigere secondo gli allegati II e III dell’MDR.
    Se il dispositivo è sterile, ha una funzione di misurazione o è uno strumento chirurgico riutilizzabile, è richiesto il coinvolgimento di un Organismo Notificato.
    Il dispositivo deve essere accompagnato da informazioni su sicurezza e prestazione.
  5. Deve essere dimostrata la conformità con gli obblighi per i costruttori come da Articolo 10 dell’MDR.
  6. Il produttore deve redigere una dichiarazione di conformità secondo l’Annex V dell’MDR.
  7. Il dispositivo deve avere la marcatura CE e deve essere registrato in Eudamed.
  8. Dopo aver immesso il dispositivo sul mercato, il produttore è responsabile di:
    – Riesaminare i dati raccolti dalla sorveglianza post-marketing (PMS);
    – Segnalare tutti gli incidenti gravi e le azioni correttive di sicurezza alle Autorità competenti e condurre tutte le indagini necessarie;
    – Adottare azioni immediate se c’è motivo di credere che un dispositivo immesso sul mercato non sia conforme all’MDR.

Il documento della Commissione Europea evidenzia anche che l’MDCG 2019-15 rev.1 delinea i requisiti applicabili ai dispositivi di tutte le classificazioni di rischio, inclusa la Classe I.
Tra questi:

  • I produttori con sede in paesi non UE devono nominare un rappresentante autorizzato con sede in uno Stato membro dell’UE prima che il loro dispositivo possa essere immesso sul mercato. In tutti i casi, i produttori dovrebbero identificare una Persona Responsabile della conformità regolatoria.
  • L’etichettatura UDI si applica a tutti i dispositivi e sarà richiesta per i dispositivi di classe I dal 26 maggio 2025.

Fonte

Factsheet for Class I Medical Devices

Come saranno gestiti i Legacy Device in Eudamed?

La Commissione Europea ha stabilito ulteriori processi per la registrazione dei legacy device in Eudamed, inclusi requisiti relativi all’UDI.

Legacy Device: Medical Device, Dispositivi impiantabili attivi e IVD marcati CE in accordo alle Direttive 93/42/EEC, 90/385/EEC o 98/79/EC e che continueranno ad essere commercializzati dopo la data di applicazione del MDR/IVDR (maggio 2021-2022).

Le nuove informazioni pubblicate dalla Commissione ampliano le linee guida emesse ad Aprile 2019 in merito alla registrazione in Eudamed dei dispositivi legacy. I produttori saranno comunque tenuti a registrare i dispositivi in Eudamed al fine di facilitare la sorveglianza post-market, gestire gli eventi avversi e condurre azioni correttive di sicurezza in Europa.

Requisiti di identificazione in Eudamed per legacy device

Sebbene i dispositivi legacy ricadano sotto i requisiti di registrazione MDR/IVDR, non dovranno necessariamente essere in compliance con i requisiti di identificazione riguardo l’assegnazione dei codici UDI-DI.

Secondo l’MDR, l’UDI-DI Base è il primo identificativo di un modello di dispositivo e il principale codice identificativo per la registrazione in Eudamed.
Il codice UDI-DI è un codice numerico o alfanumerico specifico di un modello di dispositivo ed utilizzato come una chiave di accesso ai dati presenti nel database UDI. L’UDI-DI identifica un dispositivo specifico all’interno della supply chain.

Basic UDI-DI: “… the primary identifier of a device model. It is the DI assigned at the level of the device unit of use. It is the main key for records in the UDI database and is referenced in relevant certificates and EU declarations of conformity.” […]“devices with same intended purpose, risk class and essential design and manufacturing characteristics.”

Annex VI, Part C of Medical Devices Regulation 2017/745

UDI-DI: “… a unique numeric or alphanumeric code specific to a model of device that is also used as the ‘access key’ to information stored in a UDI database.”

Annex VI, Part C

In alcuni casi, ai dispositivi legacy sono già stati assegnati codici UDI-DI, che possono essere utilizzati per la registrazione in Eudamed e a scopo identificativo.

Tuttavia, alcuni legacy device avranno bisogno di elementi identificativi chiamati codici Eudamed DI, che funzioneranno come UDI-DI Base allo scopo di registrare gli elementi di identificazione di tutti i dispositivi (legacy e non) in Eudamed. Nel caso in cui un dispositivo legacy non abbia un UDI-DI assegnato, sarà generato un Eudamed ID e gli verrà assegnato.
I requisiti approfonditi per i codici Eudamed DI sono disponibili nell’Annex 1 del nuovo documento della Commissione Europea. La Commissione Europea sta conducendo un’implementazione a step del database Eudamed. La data di applicazione finale è fissata a maggio 2022. Il lancio dell’Eudamed DI e del modulo di registrazione del dispositivo è previsto per maggio 2021.


Fonte

Management of Legacy Devices_MDR EUDAMED

Nuovo Regolamento MD: obblighi di produttori, importatori e distributori di dispositivi medici

Sconto del 15% per iscrizioni anticipate (30 giorni dalla data dell’evento)
Sconto del 20% dal secondo iscritto della medesima azienda

A chi si rivolge

Operatori Economici (Fabbricanti, Mandatari, Importatori, Distributori, Intermediari e Agenti) del settore dei Dispositivi Medici.
Il corso è rivolto a personale e responsabili aziendali, in particolare, responsabili QA.

Programma

Il Regolamento dell’Unione Europea (UE) sui dispositivi medici (MDR), ufficialmente approvato nell’aprile del 2017, può causare cambiamenti significativi alle normative obbligo di produttori, importatori e distributori legali coinvolti nella catena di distribuzione dei dispositivi medici.

Il corso si propone di approfondire in modo esaustivo tutte le nuove richieste regolatorie e loro implicazioni sul Sistema di Gestione Qualità.

Si ricorda che le iscrizioni chiudono 7 giorni lavorativi prima dell’evento

Obiettivi

  • Illustrare le novità introdotte dai nuovi Regolamenti.
  • Evidenziare gli aspetti più importanti e prioritari della Regolamentazione.
  • Fornire ragguagli tecnici su alcune nuove disposizioni particolari.

Principali argomenti in agenda

  • Introduzione sul regolamento sui dispositivi medici (MDR) e sul regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR)
  • Contesto normativo
  • Cosa è cambiato
  • Nuove regole di classificazione e prodotti a base di sostanze
  • Struttura dei testi: articolato ed allegati
  • Principali obiettivi del nuovo impianto regolatorio
  • Disposizioni transitorie
  • Definizione del campo di applicazione
  • Tempistiche di attuazione
  • Tracciabilità della catena di fornitura e identificativi unici del dispositivo (Unique Device Identifier, UDI)
  • Ruoli e responsabilità
  • Persona responsabile del rispetto della normativa

POLICY DI CANCELLAZIONE
Non è possibile annullare gratuitamente la propria iscrizione dopo il ricevimento della email di CONFERMA dell’evento. Trascorso tale termine, sarà addebitata l’intera quota di iscrizione.
L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta.
In qualsiasi momento sarà possibile sostituire il nominativo dell’iscritto con altro nominativo purchè questo venga comunicato via posta elettronica almeno 1 giorno prima della data dell’evento.